Cassazione Civile, Ordinanza n. 35085/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda, proposta dall'erede di un soggetto già riconosciuto "vittima del dovere", di ottenere la riliquidazione dell'assegno vitalizio mensile previsto dall'art. 2 della L. n. 407 del 1998 nella misura di euro 500,00. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione, l'unico motivo denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 562 e 565, della L. n. 266 del 2005 e dell'art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, sostenendo che l'assegno spettante alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati deve essere determinato in misura pari a quello previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che la decisione impugnata si era discostata dai principi già affermati dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza successiva, secondo cui l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile per le vittime del dovere e soggetti equiparati deve essere uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nr. non specificato nel testo
Richiamato come norma di censura del motivo di ricorso per violazione e/o falsa applicazione di legge.
art. 1, commi 562 e 565, L. n. 266 del 2005
Ritenuto norma fondamentale per la disciplina dell'assegno in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, da interpretare in senso perequativo rispetto alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
art. 4, comma 1, d.P.R. n. 243 del 2006
Richiamato quale disposizione regolamentare attuativa della disciplina delle provvidenze spettanti alle vittime del dovere.
Indicato come base dell'assegno vitalizio mensile oggetto della domanda di riliquidazione.
art. 3 Cost.
Evocato quale parametro di razionalità ed equità a sostegno dell'interpretazione perequativa del trattamento economico.
Massime di principio
- In materia di provvidenze per le vittime del dovere e soggetti equiparati, l'assegno vitalizio mensile va determinato in misura pari a quello previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, secondo un criterio di perequazione imposto dalla normativa primaria e dal principio di razionalità-equità.
- Il giudice di merito che si discosti da tale assetto senza uniformarsi al diritto vivente commette violazione di legge censurabile in cassazione.
- Quando la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha chiarito il criterio di determinazione di un trattamento economico assistenziale, il giudice del rinvio deve attenersi a quel principio e provvedere anche sulle spese della fase di legittimità.
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