Cassazione Penale, Sentenza n. 26552/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Celiberti ha chiesto la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., sostenendo di aver avuto conoscenza del processo solo il 16/06/2022 tramite il certificato del casellario giudiziario; ha dedotto inoltre che, essendo residente in Germania, il difensore di fiducia avv. Camillo Naborre aveva rinunciato al mandato senza informarlo e che quindi la contumacia sarebbe stata ignoranza effettiva del procedimento. La Corte d'appello l'ha dichiarata inammissibile ritenendo che la nomina del difensore e l'elezione di domicilio presso il suo studio fossero avvenute all'atto della notifica dell'avviso ex art. 415-bis, sicché il termine per proporre la richiesta era decorso; in Cassazione il ricorrente ha ripetuto che la nomina era riferita a un procedimento di prevenzione distinto e non al penale principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istituto della rescissione del giudicato (art. 629-bis, prima art. 625-ter) si applica solo ai procedimenti nei quali l'assenza dell'imputato sia stata dichiarata ai sensi dell'art. 420-bis (riforma 2014). Per i procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla legge n. 67/2014 continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 175, comma 2, nel testo previgente: conseguentemente la richiesta di rescissione era inammissibile e non poteva essere trasformata in istanza di restituzione. La Corte ha rettificato la motivazione dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen. (precedentemente art. 625-ter)
La Corte ha precisato che la rescissione del giudicato disciplinata da questa norma si applica esclusivamente ai procedimenti in cui l'assenza dell'imputato sia stata dichiarata ai sensi dell'art. 420-bis (riforma 2014)
Costituisce il presupposto per l'applicazione della rescissione del giudicato: se l'assenza è stata dichiarata secondo questa norma (post-riforma 2014), opera la disciplina di cui all'art. 629-bis
art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (testo previgente)
Per i procedimenti definiti con la disciplina antecedente alla legge n. 67/2014 l'unico rimedio è la restituzione nel termine per impugnare secondo l'art. 175(2) previgente; la richiesta di rescissione è inammissibile in tali casi
Richiamata in relazione all'elezione di domicilio presso lo studio del difensore: la nomina di difensore di fiducia e l'elezione di domicilio possono integrare conoscenza del processo
La Corte d'appello aveva ritenuto che, all'atto della notifica dell'avviso ex art. 415-bis, fosse intervenuta la nomina del difensore e l'elezione di domicilio, circostanza che giustificerebbe la conoscenza del procedimento
Applicata per l'equa fissazione della somma dovuta alla cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità
Usata per la rettifica della motivazione del provvedimento impugnato
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che il principio di conservazione delle impugnazioni non si applica agli atti di restituzione che non sono mezzi di impugnazione
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in ordine alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; comunque la dichiarazione di inammissibilità è stata confermata e sono state imposte le sanzioni previste
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis si applica solo se l'assenza dell'imputato è stata dichiarata ai sensi dell'art. 420-bis (riforma 2014); per processi contumaciali definiti secondo la normativa anteriore va utilizzata la restituzione nel termine per impugnare (art. 175(2) previgente).
- Una richiesta di rescissione in un procedimento contumaciale previgente è inammissibile e non può essere automaticamente trasformata in istanza di restituzione, perché i due rimedi hanno natura, presupposti e effetti diversi.
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio, se documentate all'atto della notifica, possono essere ritenute prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato e fatti rilevanti ai fini della decorrenza dei termini.
- Spetta al ricorrente dimostrare l'effettiva assenza di conoscenza del procedimento e che tale ignoranza non sia derivata da colpevole disinteresse (ad es. mancato contatto con il difensore di fiducia).
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, la parte può essere condannata alle spese e a un versamento alla cassa delle ammende; il giudice può valutare l'eventuale responsabilità (colpa) nella determinazione della causa di inammissibilità, ma l'assenza di colpa non evita comunque la declaratoria se sussistono i presupposti di legge.
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