Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26552/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Celiberti ha chiesto la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., sostenendo di aver avuto conoscenza del processo solo il 16/06/2022 tramite il certificato del casellario giudiziario; ha dedotto inoltre che, essendo residente in Germania, il difensore di fiducia avv. Camillo Naborre aveva rinunciato al mandato senza informarlo e che quindi la contumacia sarebbe stata ignoranza effettiva del procedimento. La Corte d'appello l'ha dichiarata inammissibile ritenendo che la nomina del difensore e l'elezione di domicilio presso il suo studio fossero avvenute all'atto della notifica dell'avviso ex art. 415-bis, sicché il termine per proporre la richiesta era decorso; in Cassazione il ricorrente ha ripetuto che la nomina era riferita a un procedimento di prevenzione distinto e non al penale principale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istituto della rescissione del giudicato (art. 629-bis, prima art. 625-ter) si applica solo ai procedimenti nei quali l'assenza dell'imputato sia stata dichiarata ai sensi dell'art. 420-bis (riforma 2014). Per i procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla legge n. 67/2014 continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 175, comma 2, nel testo previgente: conseguentemente la richiesta di rescissione era inammissibile e non poteva essere trasformata in istanza di restituzione. La Corte ha rettificato la motivazione dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen. (precedentemente art. 625-ter)

    La Corte ha precisato che la rescissione del giudicato disciplinata da questa norma si applica esclusivamente ai procedimenti in cui l'assenza dell'imputato sia stata dichiarata ai sensi dell'art. 420-bis (riforma 2014)

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Costituisce il presupposto per l'applicazione della rescissione del giudicato: se l'assenza è stata dichiarata secondo questa norma (post-riforma 2014), opera la disciplina di cui all'art. 629-bis

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (testo previgente)

    Per i procedimenti definiti con la disciplina antecedente alla legge n. 67/2014 l'unico rimedio è la restituzione nel termine per impugnare secondo l'art. 175(2) previgente; la richiesta di rescissione è inammissibile in tali casi

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'elezione di domicilio presso lo studio del difensore: la nomina di difensore di fiducia e l'elezione di domicilio possono integrare conoscenza del processo

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    La Corte d'appello aveva ritenuto che, all'atto della notifica dell'avviso ex art. 415-bis, fosse intervenuta la nomina del difensore e l'elezione di domicilio, circostanza che giustificerebbe la conoscenza del procedimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per l'equa fissazione della somma dovuta alla cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Usata per la rettifica della motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che il principio di conservazione delle impugnazioni non si applica agli atti di restituzione che non sono mezzi di impugnazione

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in ordine alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; comunque la dichiarazione di inammissibilità è stata confermata e sono state imposte le sanzioni previste

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis si applica solo se l'assenza dell'imputato è stata dichiarata ai sensi dell'art. 420-bis (riforma 2014); per processi contumaciali definiti secondo la normativa anteriore va utilizzata la restituzione nel termine per impugnare (art. 175(2) previgente).
  • Una richiesta di rescissione in un procedimento contumaciale previgente è inammissibile e non può essere automaticamente trasformata in istanza di restituzione, perché i due rimedi hanno natura, presupposti e effetti diversi.
  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio, se documentate all'atto della notifica, possono essere ritenute prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato e fatti rilevanti ai fini della decorrenza dei termini.
  • Spetta al ricorrente dimostrare l'effettiva assenza di conoscenza del procedimento e che tale ignoranza non sia derivata da colpevole disinteresse (ad es. mancato contatto con il difensore di fiducia).
  • In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, la parte può essere condannata alle spese e a un versamento alla cassa delle ammende; il giudice può valutare l'eventuale responsabilità (colpa) nella determinazione della causa di inammissibilità, ma l'assenza di colpa non evita comunque la declaratoria se sussistono i presupposti di legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.