Cassazione Civile, Sentenza n. 4047/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Serena Spa chiedeva il pagamento degli interessi per il ritardo nella liquidazione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo 2002-2005 e per alcune fatture del 2006, chiedendo che gli interessi fossero calcolati con decorrenza e saggio previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. La ricorrente sosteneva che, a seguito di contestazioni sulle delibere di budget, erano state stipulate due transazioni (2004 e 2007) che avrebbero formalizzato la rideterminazione del budget e, dunque, la contrattualizzazione annuale necessaria ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2002.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la Corte d'appello aveva omesso di esaminare la censura, tempestivamente proposta in appello, secondo cui le scritture transattive formalizzavano gli accordi annuali e quindi il requisito della forma scritta richiesto dal D.Lgs. n. 231/2002. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello per un nuovo esame (anche sulle spese). Sono stati assorbiti gli altri motivi di ricorso. Inoltre la Corte ha dichiarato inammissibile la memoria della ASP ai sensi dell'art. 370 c.p.c.
Norme richiamate
il diritto delle strutture preaccreditate alla corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002 sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso ... un contratto avente forma scritta a pena di nullità
Il diritto agli interessi secondo il D.Lgs. 231/2002 richiede l'esistenza, successiva all'8.8.2002, di un contratto scritto tra l'ente pubblico e la struttura privata che disciplini l'obbligo di retribuire le prestazioni; accordi transattivi possono integrare tale requisito se formalizzano la contrattualizzazione richiesta
artt. 1, 2, 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002
Sono gli articoli richiamati in relazione ai presupposti e alle modalità di applicazione delle norme sul pagamento degli interessi di mora nelle prestazioni rese al SSN; la Corte ha esaminato il requisito formale richiesto per l'operatività del regime
Riguarda l'oggetto e i limiti dell'impugnazione: la Corte ha ritenuto che la censura relativa alla funzione delle transazioni fosse stata sollevata tempestivamente e quindi doveva essere esaminata in appello
Stabilisce limiti al deposito di memorie: la Corte ha ritenuto inammissibile la memoria depositata dalla ASP perché non aveva notificato controricorso
Invocato in relazione all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; la Corte di Cassazione ha però assorbito il motivo dopo aver accolto il primo motivo
Richiamato in relazione alle questioni processuali e alle spese, lasciando alla Corte di rinvio la decisione anche sulle spese del presente giudizio
Richiamato rispetto a profili sulla formazione della volontà contrattuale (e sulla possibile efficacia delle transazioni come fonte di obbligazione), benché la Corte di Cassazione non abbia esaminato nel merito tale profilo perché ha cassato per omessa pronuncia
Richiamato in relazione all'interpretazione e alla integrità della volontà delle parti nei negozi giuridici; la portata è rimessa al giudice di rinvio
Cass. n. 20391/2016 (giurisprudenza citata)
principio secondo cui il diritto agli interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 sorge solo se esiste un contratto scritto posteriore all'8.8.2002
Pronuncia di legittimità che la Corte richiama come principio consolidato da seguire nell'accertamento del requisito della forma scritta per l'applicazione del D.Lgs. 231/2002
Massime di principio
- Per ottenere gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 è essenziale dimostrare l'esistenza di un contratto scritto, concluso dopo l'8 agosto 2002, tra la struttura privata e l'ente pubblico che disciplini la retribuzione delle prestazioni; accordi transattivi possono essere valutati come tali se contengono gli elementi necessari a configurare obbligazioni di pagamento
- Se si intende fondare la pretesa sugli accordi transattivi, occorre produrre e documentare chiaramente che tali transazioni formalizzano la contrattualizzazione annuale (parti, oggetto, modalità di remunerazione, firme), perché la mancata prova può escludere l'applicazione del regime degli interessi
- In sede di impugnazione è fondamentale che ogni motivo rilevante sia efficacemente e tempestivamente enunciato nell'atto di appello; deduzioni introdotte solo in comparsa conclusionale possono essere ritenute tardive, salvo che risultino già presenti nell'atto di appello
- Se la parte resistente non ha depositato controricorso, i depositi successivi di memorie processuali sono spesso inammissibili ai sensi dell'art. 370 c.p.c.; attenzione alla sequenza degli atti processuali
- La mancata pronuncia della Corte d'appello su una censura tempestivamente proposta costituisce vizio di motivazione/omissione che può giustificare la cassazione e il rinvio per un nuovo esame
- In vista di un rinvio, preparare documentazione probatoria completa sui negozi transattivi e sulle modalità di negoziazione e determinazione del budget, affinché il giudice possano valutare se sussiste la 'forma scritta ad substantiam' richiesta dal D.Lgs. 231/2002
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3893/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3894/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3895/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3896/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3960/2023 del 09/02/2023
- Sentenza civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3962/2023 del 09/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →