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Sentenza

Sentenza n. 1426/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Vercelli ha revocato al ricorrente le misure di accoglienza e gli ha ingiunto il pagamento della somma pari ad euro 9,679,86 nonché di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e comunque logicamente connessi o presupposti al suddetto provvedimento;

Giustizia amministrativa202502908

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca delle misure di accoglienza e ingiunzione di pagamento di euro 9.679,86

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della revoca delle misure di accoglienza e dell'ingiunzione di pagamento, sostenendo la sproporzione dei provvedimenti. Pur avendo percepito nel 2024 un reddito superiore di soli 200 euro all'importo dell'assegno sociale, al momento dell'adozione dell'atto non disponeva più di un rapporto di lavoro, cessato in precedenza, ed era disoccupato dal 27 aprile 2025. Ha inoltre contestato che l'indennità di disoccupazione potesse dimostrare la sua autosufficienza economica. La controversia ha riguardato, in particolare, la necessità che i mezzi di sussistenza siano sufficienti, attuali, stabili o duraturi e riferiti a un ragionevole arco temporale, nonché il rispetto dei principi di individualizzazione, motivazione, proporzionalità e dignità umana.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. La revoca prevista dall'art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015 non può operare automaticamente per il solo superamento della soglia dell'assegno sociale, ma richiede una valutazione discrezionale e complessiva della situazione attuale del richiedente. I mezzi economici devono essere stabili e/o duraturi, riferiti almeno a un arco temporale minimo di un anno e idonei a dimostrare che il richiedente possa provvedere autonomamente ai bisogni materiali fondamentali. Nel caso concreto, il reddito percepito nel 2024 era appena superiore alla soglia, mentre al momento dell'atto il ricorrente era disoccupato; inoltre, l'indennità NASPI non è stata ritenuta idonea a dimostrare l'autosufficienza reddituale. La revoca è stata quindi ritenuta sproporzionata e illegittima, con salvezza del potere dell'amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti conformi alla decisione. L'amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17 direttiva 2013/33/UE

    «assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale»

    Le condizioni materiali di accoglienza devono garantire una qualità di vita adeguata, il sostentamento e la tutela della salute fisica e mentale del richiedente.

  • art. 20 direttiva 2013/33/UE

    «in casi eccezionali debitamente motivati»; «un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza»; «adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale»; «particolare situazione della persona interessata»; «tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti»

    La revoca delle condizioni materiali di accoglienza è una misura eccezionale e deve essere individualizzata, motivata, obiettiva, imparziale, proporzionata e rispettosa della dignità umana.

  • art. 14 d.lgs. 142/2015

    «che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto»; «al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza»

    L'accesso alle misure di accoglienza spetta al richiedente privo di mezzi sufficienti; la valutazione dell'insufficienza è effettuata dalla prefettura con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.

  • art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015

    La disponibilità di mezzi economici sufficienti consente al Prefetto di revocare le misure di accoglienza, ma la revoca ha natura discrezionale e richiede una valutazione complessiva, attuale e non automatica della posizione reddituale e lavorativa dell'interessato.

  • art. 133 T.U. spese di giustizia

    Richiamato nel dispositivo per disporre la restituzione del contributo unificato a favore dello Stato.

Massime di principio

  • La revoca delle misure di accoglienza per sopravvenuta disponibilità di mezzi economici, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015, costituisce esercizio discrezionale del potere e non può essere disposta automaticamente per il solo superamento dell'importo annuo dell'assegno sociale.
  • Per giustificare la revoca dell'accoglienza, i mezzi di sussistenza devono essere effettivamente sufficienti, attuali e dotati di carattere stabile o duraturo, riferiti a un ragionevole arco temporale, indicato dalla decisione in almeno un anno, e tali da consentire al richiedente di provvedere autonomamente ai propri bisogni materiali fondamentali.
  • La valutazione della disponibilità economica deve riguardare la complessiva e attuale situazione lavorativa e reddituale del richiedente; la cessazione del rapporto di lavoro prima dell'adozione del provvedimento impedisce di fondare la revoca su redditi precedentemente percepiti, anche se superiori di poco alla soglia dell'assegno sociale.
  • L'indennità NASPI, al pari delle altre misure pubbliche di sostegno al reddito, non è idonea, secondo il principio applicato dal giudice, a dimostrare l'autosufficienza reddituale necessaria per escludere il diritto alle misure di accoglienza.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e speciale
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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