Cassazione Penale, Sentenza n. 38198/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/01/2022 che aveva dichiarato inammissibile il riesame avverso il decreto del GIP del 22/11/2021 di sequestro preventivo di somme (e, in caso di incapienza, di beni/rapporti finanziari) a carico della società Natalizia Petroli S.p.A. Il ricorrente sosteneva di avere un interesse concreto ed attuale all'impugnazione in quanto socio e "proprietario" della società e suo rappresentante legale, perciò il sequestro delle somme societarie (circa euro 1.777.000,00) avrebbe comportato un danno irreversibile all'ente e alla sua famiglia; deduceva violazione degli artt. 32, 568, comma 4, e 591 lett. a) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che il sequestro aveva riguardato esclusivamente i beni della società e che la legittimazione ad impugnare spetta alla società medesima, esercitabile tramite il suo legale rappresentante, non ai soci o ad altri titolari solo di disponibilità di fatto. Di conseguenza il ricorso del socio in proprio era privo di interesse concreto e attuale. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla formulazione delle conclusioni scritte; usata proceduralmente per ammettere le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Citato dal ricorrente come norma violata; la Corte non ha ritenuto che potesse giustificare la legittimazione del socio a impugnare il sequestro di somme societarie.
Richiamato nel motivo di ricorso ma, secondo la Corte, non idoneo a conferire al socio in proprio l'interesse giuridico necessario per impugnare il sequestro di beni appartenenti alla società.
Altra norma invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate e non utili a superare la carenza di legittimazione del ricorrente.
Applicata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e comminazione della somma a favore della Cassa delle Ammende, quantificata in euro 3.000 in relazione ai profili di colpa nel ricorso.
Massime di principio
- Il sequestro di somme o beni riconducibili formalmente a una società è impugnabile dalla società stessa attraverso il proprio legale rappresentante; i soci non hanno automaticamente la legittimazione ad impugnare a titolo personale.
- La mera disponibilità di fatto o la qualifica di socio/proprietario non costituiscono di per sé una titolarità giuridica sufficiente a riconoscere interesse concreto ed attuale all'impugnazione di provvedimenti ablativi societari.
- Il rischio di danno economico alla società o alla famiglia del socio non basta a fondare la legittimazione personale del socio ad agire contro il sequestro di beni societari; è necessario che l'interesse sia giuridicamente qualificato.
- I ricorsi manifestamente infondati o privi del presupposto di legittimazione possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle Ammende) ex art. 616 c.p.p.
- In situazioni analoghe, il mezzo più corretto per tutelare la restituzione di somme societarie è l'impugnazione promossa dalla società tramite il suo legale rappresentante; i soci che ritengano lesi i propri interessi dovrebbero agire attraverso gli strumenti societari o far nominare la società quale parte interessata.
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