Cassazione Penale, Sentenza n. 7838/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen. proposta da Sallaku. Il ricorrente deduceva esservi inconciliabilita tra la sentenza di patteggiamento con condanna a suo carico (art. 444 c.p.p.) e la successiva sentenza irrevocabile di assoluzione nei confronti di Andrea Ghidini, sostenendo che la sentenza di assoluzione avesse escluso l'incidenza degli omessi versamenti fiscali e previdenziali sul dissesto societario e la prevedibilita del dissesto, elementi che, se valorizzati, avrebbero dovuto escludere anche la responsabilita di Sallaku. In subordine, il ricorrente lamentava carenze istruttorie nel giudizio di patteggiamento e chiedeva l'assunzione delle testimonianze dei curatori delle tre societa fallite per ricostruire i rapporti tra Sallaku e gli amministratori di diritto e le cause del dissesto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (1) il concetto di inconciliabilita ai fini dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. richiede un'incompatibilita oggettiva fra i fatti storici accertati dalle diverse sentenze, non una mera contraddizione logica o valutativa; (2) la sentenza di assoluzione di Ghidini non escludeva in termini oggettivi l'incidenza delle illecite operazioni sul dissesto ma riguardava principalmente l'elemento soggettivo (dolo/conoscibilita), con profili temporali e di ruolo diversi rispetto a Sallaku; (3) la sentenza di patteggiamento nei confronti di Sallaku aveva tenuto conto e valutato le relazioni dei curatori, dunque la richiesta di escussione testimoniale era solo esplorativa e non poteva fondare la revisione; (4) la domanda di estensione della revisione a fatti/reati diversi da quelli oggetto della sentenza assolutoria era inammissibile; (5) il ricorso e i motivi risultavano anche, in piu punti, inammissibili per genericita e per mancata individuazione degli atti processuali posti a fondamento. Conseguentemente, il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la causa di revisione per inconciliabilita tra giudicati come riferita a un'incompatibilita oggettiva fra i fatti storici accertati nelle diverse sentenze; non basta una mera contraddizione logica o valutativa
La sentenza di patteggiamento e una pronuncia emessa su richiesta delle parti priva della stessa ricostruzione probatoria tipica del giudizio pieno; per tale motivo la revisione e piu' limitata e difficilmente ammissibile sulla base di sentenze esterne
Richiamato nel contesto della disciplina della revisione: l'inclusione della sentenza di patteggiamento nel novero delle pronunce soggette a revisione non comporta che tutte le ipotesi di revisione applicabili alle sentenze di merito possano essere agevolmente esercitate contro il patteggiamento
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata ai fini del limite di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; applicata per delimitare l'oggetto dei motivi esaminati
Norme procedurali richiamate in relazione alla richiesta del difensore di discussione orale in pubblica udienza; non hanno inciso sul merito della decisione sulla revisione
Massime di principio
- La revisione per inconciliabilita richiede la dimostrazione di un'incompatibilita oggettiva tra i fatti storici accertati da sentenze diverse; non e' sufficiente una mera differenza di valutazione o una contraddizione logica delle motivazioni
- Le sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) sono pronunce per le quali manca la piena ricostruzione probatoria tipica del giudizio ordinario; percio' le possibilita' di ottenere la revisione sulla base di pronunce esterne sono piu' limitate
- Se l'assoluzione di un coimputato e motivata sull'elemento soggettivo (dolo/colpa) e non sull'esistenza oggettiva dei fatti, questa non determina automaticamente l'inconciliabilita con la condanna di un altro soggetto coinvolto con ruoli e tempi diversi
- Richieste di revisione che si basano su accertamenti esplorativi o su prove non specificamente indicate (es. semplici richieste di escussione testimoniale senza indicazione puntuale degli atti) sono suscettibili di inammissibilita per genericita
- Non e' possibile estendere la richiesta di revisione a reati o fatti diversi da quelli per cui e' intervenuta la pronuncia assolutoria invocata, salvo che sia dimostrata l'effettiva incompatibilita dei fatti storici
- Nel proporre istanze di revisione e' essenziale specificare in modo completo e puntuale gli atti processuali e gli elementi di prova che si assumono decisivi, pena il rigetto o l'inammissibilita del motivo
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