Cassazione Penale, Sentenza n. 5081/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza n. 3589/2017 del Tribunale di Bologna (parzialmente riformata dalla Corte d'appello con sentenza n. 844/2020). Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 420-bis c.p.p. per essere stato giudicato in sua assenza senza che fosse stata accertata la sua effettiva conoscenza del processo; sosteneva di non essere a conoscenza del procedimento e di aver appreso della condanna solo in occasione della notifica dell'ordine di incarcerazione il 15 novembre scorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna. Ha ritenuto nulla la dichiarazione di assenza perché priva dell'accertamento requisito della effettiva conoscenza del processo o della volontaria sottrazione a tale conoscenza. La Corte ha precisato che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a provare la conoscenza del processo e che la mera mancata diligenza dell'imputato non può automaticamente presumersi come volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo; inoltre ha chiarito i limiti dell'onere probatorio e richiamato la giurisprudenza nazionale e sovranazionale di riferimento.
Norme richiamate
La dichiarazione di assenza dell'imputato richiede che il giudice verifichi l'effettiva conoscenza del processo o la volontaria sottrazione; l'elezione di domicilio presso il difensore non è di per sé prova certa della conoscenza.
Ricondotto al contesto del procedimento di rescissione: in tale sede può gravare sull'imputato l'onere di provare l'incolpevole ignoranza, ma ciò non autorizza a invertire l'onere probatorio nella fase originaria di dichiarazione di assenza.
art. 489, comma 2 e art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen.
Riferimenti agli istituti correlati in cui è previsto l'onere probatorio dell'imputato in caso di sopravvenuta comparizione personale, distinti però dall'obbligo del giudice di accertare la conoscenza del processo prima di dichiarare l'assenza.
Giurisprudenza Cassazione - Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019
Principio secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore non può essere l'unico presupposto per dichiarare l'assenza; occorre accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto tale da ritenere certa la conoscenza del procedimento.
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021 (Sejdini)
Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021
La 'colpevole mancata conoscenza' non richiede necessariamente una sottrazione deliberata con atti finalizzati: è sufficiente essersi posto volontariamente in condizione di sottrarsi, ma tale accertamento richiede prove di condotte positive.
Decisioni Corte EDU: Colozza c. Italia (12/02/1985), Somogyi c. Italia (18/05/2004), Sejdovic c. Italia (10/11/2004)
Corte EDU, sentenze Colozza, Somogyi, Sejdovic
Richiamate a fondamento del principio che il processo in contumacia richiede garanzie effettive; le norme processuali devono essere interpretate in modo compatibile con i diritti di difesa garantiti dalla Convenzione.
Sez. 5, n. 8164 del 24/01/2023 (non mass.)
Sez. 5, n. 8164 del 24/01/2023
Avvertimento sulla non automatica conversione della mera mancata diligenza in volontà di sottrarsi; occorre un accertamento di fatto.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce di per sé prova sufficiente della conoscenza del processo da parte dell'imputato.
- Prima di dichiarare l'imputato assente il giudice deve accertare concretamente o la conoscenza effettiva del processo o la volontaria sottrazione a tale conoscenza; senza tale accertamento la dichiarazione è nulla.
- La mera mancata diligenza nel tenersi informato non equivale automaticamente a volontaria sottrazione: è necessario un accertamento di condotte positive che indichino consapevolezza e volontà di sottrarsi.
- L'onere di provare l'incolpevole ignoranza può gravare sull'imputato solo in specifiche procedure di rescissione o rimediali previste dalla legge; tuttavia ciò non autorizza a spostare l'onere istruttorio preliminare dal giudice alla difesa nell'atto di dichiarare l'assenza.
- In presenza di dubbi sull'effettiva conoscenza del processo è probabile l'annullamento con rinvio della decisione per un nuovo esame da parte del giudice di merito.
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