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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5081/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza n. 3589/2017 del Tribunale di Bologna (parzialmente riformata dalla Corte d'appello con sentenza n. 844/2020). Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 420-bis c.p.p. per essere stato giudicato in sua assenza senza che fosse stata accertata la sua effettiva conoscenza del processo; sosteneva di non essere a conoscenza del procedimento e di aver appreso della condanna solo in occasione della notifica dell'ordine di incarcerazione il 15 novembre scorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna. Ha ritenuto nulla la dichiarazione di assenza perché priva dell'accertamento requisito della effettiva conoscenza del processo o della volontaria sottrazione a tale conoscenza. La Corte ha precisato che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a provare la conoscenza del processo e che la mera mancata diligenza dell'imputato non può automaticamente presumersi come volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo; inoltre ha chiarito i limiti dell'onere probatorio e richiamato la giurisprudenza nazionale e sovranazionale di riferimento.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    La dichiarazione di assenza dell'imputato richiede che il giudice verifichi l'effettiva conoscenza del processo o la volontaria sottrazione; l'elezione di domicilio presso il difensore non è di per sé prova certa della conoscenza.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Ricondotto al contesto del procedimento di rescissione: in tale sede può gravare sull'imputato l'onere di provare l'incolpevole ignoranza, ma ciò non autorizza a invertire l'onere probatorio nella fase originaria di dichiarazione di assenza.

  • art. 489, comma 2 e art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Riferimenti agli istituti correlati in cui è previsto l'onere probatorio dell'imputato in caso di sopravvenuta comparizione personale, distinti però dall'obbligo del giudice di accertare la conoscenza del processo prima di dichiarare l'assenza.

  • Giurisprudenza Cassazione - Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019

    Principio secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore non può essere l'unico presupposto per dichiarare l'assenza; occorre accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto tale da ritenere certa la conoscenza del procedimento.

  • Giurisprudenza Cassazione - Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021 (Sejdini)

    Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021

    La 'colpevole mancata conoscenza' non richiede necessariamente una sottrazione deliberata con atti finalizzati: è sufficiente essersi posto volontariamente in condizione di sottrarsi, ma tale accertamento richiede prove di condotte positive.

  • Decisioni Corte EDU: Colozza c. Italia (12/02/1985), Somogyi c. Italia (18/05/2004), Sejdovic c. Italia (10/11/2004)

    Corte EDU, sentenze Colozza, Somogyi, Sejdovic

    Richiamate a fondamento del principio che il processo in contumacia richiede garanzie effettive; le norme processuali devono essere interpretate in modo compatibile con i diritti di difesa garantiti dalla Convenzione.

  • Sez. 5, n. 8164 del 24/01/2023 (non mass.)

    Sez. 5, n. 8164 del 24/01/2023

    Avvertimento sulla non automatica conversione della mera mancata diligenza in volontà di sottrarsi; occorre un accertamento di fatto.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce di per sé prova sufficiente della conoscenza del processo da parte dell'imputato.
  • Prima di dichiarare l'imputato assente il giudice deve accertare concretamente o la conoscenza effettiva del processo o la volontaria sottrazione a tale conoscenza; senza tale accertamento la dichiarazione è nulla.
  • La mera mancata diligenza nel tenersi informato non equivale automaticamente a volontaria sottrazione: è necessario un accertamento di condotte positive che indichino consapevolezza e volontà di sottrarsi.
  • L'onere di provare l'incolpevole ignoranza può gravare sull'imputato solo in specifiche procedure di rescissione o rimediali previste dalla legge; tuttavia ciò non autorizza a spostare l'onere istruttorio preliminare dal giudice alla difesa nell'atto di dichiarare l'assenza.
  • In presenza di dubbi sull'effettiva conoscenza del processo è probabile l'annullamento con rinvio della decisione per un nuovo esame da parte del giudice di merito.

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