Cassazione Penale, Ordinanza n. 12862/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina. Il ricorso, presentato con un unico atto, articolava due censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità e sulla rilevanza penale del fatto, con particolare riferimento alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., sostenendo che la condotta non avrebbe dovuto essere qualificata in quel modo; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto all'aggravante, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente valorizzato le risultanze probatorie, escludendo che le condotte fossero state commesse sotto gli occhi delle persone offese e degli operanti, e rilevando invece che gli imputati avevano approfittato del fatto che le forze dell'ordine erano impegnate in altra attività. Quanto alla provocazione, la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'attenuante sulla base della stessa ricostruzione offerta da uno degli imputati, che dava conto di una conflittualità pregressa e di reciproci dispetti e provocazioni, situazione incompatibile con l'attenuante secondo la giurisprudenza richiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La motivazione evidenzia che le doglianze erano manifestamente infondate: la prima perché la Corte di appello aveva correttamente ritenuto sussistente l'aggravante contestata sulla base delle prove; la seconda perché la provocazione non è invocabile in presenza di una conflittualità reiterata e di pregressi litigi con reciproche provocazioni.
Norme richiamate
richiamato come aggravante rispetto al fatto contestato; la Corte ne conferma la sussistenza sulla base della modalità della condotta, non posta in essere alla presenza delle persone offese o della polizia ma approfittando della distrazione delle forze dell'ordine.
richiamato implicitamente in relazione all'attenuante della provocazione; la Corte ne esclude l'applicazione in presenza di reiterati pregressi litigi e reciproci dispetti tra agente e vittima.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista per talune forme di danneggiamento, è decisivo accertare se la condotta sia stata posta in essere approfittando di una situazione di minor controllo o di distrazione degli aventi diritto o della polizia, non essendo necessario che il fatto si consumi alla presenza diretta delle persone offese.
- L'attenuante della provocazione non è invocabile quando tra autore e vittima vi sia una conflittualità pregressa, caratterizzata da reiterati litigi e da reciproci dispetti o provocazioni, poiché manca il nesso di immediatezza e specificità richiesto dalla norma.
- Nel giudizio di legittimità, la censura per travisamento o vizio di motivazione è manifestamente infondata quando la Corte territoriale abbia motivato in aderenza alle risultanze probatorie richiamate e il ricorrente non dimostri un effettivo travisamento del significante della prova.
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