Ordinanza n. 3234/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro la valutazione negativa dell’elaborato dell’esame di abilitazione forense
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione degli effetti della valutazione dell’elaborato. Ha sostenuto, per quanto emerge dall’ordinanza, la possibilità di una correzione giudiziale dell’elaborato, ha contestato l’attribuzione del solo voto numerico e ha invocato la comparazione del proprio elaborato con quelli di altri candidati. Ha inoltre prodotto un parere pro veritate favorevole alla propria tesi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo, a un primo sommario esame, che esso non presentasse apprezzabili elementi di fondatezza. Il Collegio ha escluso la possibilità di una correzione giudiziale dell’elaborato, anche in considerazione della grave insufficienza riportata. Ha ritenuto legittimo il voto numerico quale modalità sufficiente a esternare le ragioni della valutazione della Commissione, secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato. È stata respinta anche la censura fondata sul confronto con gli elaborati di altri candidati, poiché ciascun compito deve essere valutato individualmente e discrezionalmente sulla base dei criteri trasmessi dalla Commissione Centrale, senza una comparazione reciproca. Il parere pro veritate è stato ritenuto irrilevante, spettando in via esclusiva alla Commissione pubblica e terza la valutazione degli elaborati; il parere privato, predisposto da un esperto scelto e incaricato dall’appellante, non è stato considerato più attendibile del giudizio della Commissione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri e accessori se dovuti.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare; l’appello è stato esaminato e respinto nella fase cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare non può essere disposta dal giudice amministrativo una correzione sostitutiva dell’elaborato di un esame di abilitazione, trattandosi di attività riservata alla Commissione esaminatrice, salvo quanto non emerge dal testo circa eventuali eccezioni non esaminate.
- Nell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, il voto numerico può essere sufficiente a esternare le ragioni della valutazione della Commissione, senza necessità di una motivazione discorsiva ulteriore.
- Gli elaborati degli esaminandi devono essere valutati individualmente e discrezionalmente dalla Commissione sulla base dei criteri previamente trasmessi dalla Commissione Centrale; il confronto con gli elaborati di altri candidati non costituisce, di per sé, parametro necessario o vincolante di valutazione.
- La valutazione di un elaborato compete in via esclusiva alla Commissione esaminatrice pubblica e terza; un parere pro veritate redatto da un esperto scelto e incaricato dal candidato non prevale, quanto ad attendibilità, sul giudizio della Commissione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →