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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36927/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo disponibile non riporta il dispositivo completo oltre alla dichiarazione di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Bari del 19 maggio 2025. La motivazione, depositata il 16 luglio 2025 entro il termine di novanta giorni indicato, faceva decorrere il termine di quarantacinque giorni per impugnare, scaduto il 1° ottobre 2025. Il ricorso è stato depositato il 31 ottobre 2025. La Corte ha rilevato che era tardivo anche considerando l’ulteriore termine di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p. per l’imputato giudicato in assenza.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    anche a voler considerare l'ulteriore termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per il caso di imputato giudicato in assenza, è tardivo

    Anche applicando l’ulteriore termine previsto per l’imputato giudicato in assenza, il ricorso presentato il 31 ottobre 2025 risulta tardivo.

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria di inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per tardività quando è proposto oltre il termine di impugnazione, calcolato dalla data di deposito della motivazione entro il termine assegnato.
  • L’ulteriore termine previsto per il ricorso dell’imputato giudicato in assenza non rende tempestiva un’impugnazione proposta oltre la scadenza anche computando tale proroga.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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