Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35438/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del 24 novembre 2025 della Corte d'appello di Venezia, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 337 c.p. Con il primo motivo ha contestato la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, prospettando una ricostruzione alternativa. Con il secondo ha lamentato l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Con il terzo ha censurato la mancata applicazione di pene sostitutive.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità perché proponeva doglianze di fatto e chiedeva una rilettura delle prove, senza confrontarsi con la motivazione analitica e logicamente argomentata della Corte d'appello. Le censure sull'eccessività della pena sono state giudicate aspecifiche, poiché non si confrontavano con la motivazione ritenuta sufficiente e non illogica e con l'esame delle deduzioni difensive. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la richiesta di pene sostitutive era stata formulata in modo del tutto generico in sede di conclusioni, impedendone la valutazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.)

    Il testo identifica il reato per il quale è intervenuta la condanna, ma non sviluppa un'interpretazione della fattispecie sostanziale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in contestazioni di fatto, nella richiesta di una nuova lettura degli elementi probatori o nella prospettazione di una ricostruzione alternativa, se non si confrontano realmente con la motivazione e gli apprezzamenti di merito della sentenza impugnata.
  • Le censure sull'entità della pena sono aspecifiche quando non si confrontano con le ragioni addotte dal giudice di merito, purché la motivazione sul trattamento sanzionatorio sia sufficiente e non illogica e dia conto delle deduzioni difensive.
  • Una richiesta di applicazione di pene sostitutive formulata in termini del tutto generici non consente al giudice di valutarne la concreta percorribilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.