Cassazione Penale, Sentenza n. 40356/2024 del 04/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'Appello che aveva applicato la recidiva, sostenendo che uno dei precedenti penali considerati (relativo a reato commesso il 7 novembre 2011) non poteva rilevare ai fini della recidiva perché la sentenza di condanna relativa a quel precedente è divenuta definitiva il 2 dicembre 2016, quindi dopo la commissione del fatto oggetto del presente processo (3 maggio 2016). Sosteneva così l'erronea applicazione della normativa sulla recidiva e l'illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che il giudice di merito non avrebbe dovuto tenere conto del precedente del 2011 ai fini della recidiva perché la relativa condanna è diventata irrevocabile solo dopo la data di commissione del reato principale. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio (nella parte influenzata dalla valutazione della recidiva) e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
Norme richiamate
La difesa aveva richiamato l'art. 9 c.p. (contestando la motivazione/inosservanza normativa), ma la decisione di merito è stata censurata per l'errata applicazione dei criteri di valutazione dei precedenti penali in relazione alla recidiva.
La Corte ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, ai fini della recidiva, devono essere considerati solo i precedenti con sentenza divenuta irrevocabile anteriormente alla commissione del nuovo reato; il precedente divenuto definitivo dopo la commissione non può essere computato per aggravare il trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- La recidiva può essere applicata solo se la condanna precedente è divenuta irrevocabile prima della commissione del nuovo reato: la data di definitività della precedente è essenziale.
- In sede di valutazione del trattamento sanzionatorio, il giudice deve accertare e motivare con precisione le date rilevanti (data di commissione del reato principale e data di definitività delle precedenti condanne).
- Se il giudice di merito conta un precedente divenuto definitivo dopo la commissione del reato, la decisione può essere annullata in Cassazione limitatamente alla parte sanzionatoria e rimessa a nuovo giudizio.
- Il controllo di legittimità in Cassazione può riguardare esclusivamente la corretta applicazione delle norme penali (es. recidiva) e la logicità della motivazione in relazione ai fatti temporali.
- Per difendersi efficacemente in casi simili, è utile documentare e contestare le date di definitività dei precedenti e richiedere che il giudice espliciti il fondamento temporale per l'applicazione di aggravanti basate su condanne pregresse.
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