Sentenza del 20/07/2016 n. 4308 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA -- Commissioni di delega previste nei contratti di coassicurazione - Regime di esenzione dall'imposta previsto dal d.P.R. 633/1972 - Applicazione -Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta l'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, numeri 2 e 9, del d.P.R. n. 633/1972. Le prestazioni svolte dalla compagnia delegataria nell'ambito della coassicurazione sono state considerate non autonome rispetto al contratto assicurativo originario, ma prestazioni accessorie e inscindibilmente collegate ad esso, formando un unico economico e funzionale con la prestazione assicurativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento IVA delle commissioni di delega previste nei contratti di coassicurazione. Si doveva stabilire se tali compensi costituissero prestazioni autonome e diverse dalla prestazione assicurativa, quindi imponibili, oppure se fossero funzionalmente collegate al contratto assicurativo e rientrassero nell'esenzione prevista per le operazioni assicurative.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
Operazioni di assicurazione, riassicurazione e rendite vitalizie
L'esenzione IVA si applica alle operazioni assicurative e, secondo la decisione, comprende anche le prestazioni strettamente accessorie e funzionali rese nell'ambito della coassicurazione.
Art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. n. 633/1972
Prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7
La disposizione è stata richiamata quale ulteriore fondamento dell'esenzione per le attività di intermediazione o gestione direttamente connesse all'operazione assicurativa.
Massime di principio
- Nel settore assicurativo, una prestazione non è imponibile IVA solo perché viene remunerata separatamente: occorre verificare la sua funzione economica e il suo collegamento con il contratto assicurativo principale.
- Le commissioni di delega nell'ambito della coassicurazione possono beneficiare dell'esenzione quando le attività della delegataria sono necessarie o strettamente funzionali alla gestione dell'operazione assicurativa e non costituiscono un servizio autonomo per il cliente.
- Per distinguere una prestazione accessoria da una prestazione autonoma occorre valutare se essa abbia un fine indipendente oppure se sia un mezzo per consentire la realizzazione della prestazione assicurativa principale.
- L'esenzione deve essere valutata in concreto, considerando natura, contenuto e funzione delle attività svolte, non soltanto la denominazione contrattuale della commissione.
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