Cassazione Civile, Ordinanza n. 36445/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione di un contribuente avverso alcuni estratti di ruolo e i correlati atti impositivi e di riscossione, deducendo che le cartelle non gli erano state validamente notificate e che, comunque, i crediti previdenziali si erano prescritti in cinque anni. In appello la domanda è stata respinta per asserita carenza di interesse ad agire, sul rilievo che le notifiche delle cartelle e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria erano state ritenute regolari. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 113 c.p.c., falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione della L. n. 335/1995 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che sussisteva interesse a ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito anche quando la prescrizione fosse maturata successivamente alla notifica della cartella, e quindi che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale e la connessa legittimità dell'iscrizione ipotecaria a prescindere dalla questione della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio già affermato in giurisprudenza secondo cui, in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile sia quando si deduca la mancata o invalida notifica della cartella, sia quando si intenda far valere un evento estintivo del credito sopravvenuto alla notifica, come la prescrizione, perché in tali ipotesi sussiste interesse ad agire per rimuovere uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto. Ha quindi censurato la Corte d'appello per non essersi attenuta a tale principio e per non avere comunque valutato l'eccezione di prescrizione quinquennale, connessa anche alla contestazione dell'iscrizione ipotecaria, indipendentemente dall'accertamento sulla validità delle notifiche. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
evocato come parametro della denunciata violazione di legge, ma non costituisce il fondamento decisivo della decisione; la Corte decide invece sulla sussistenza dell'interesse ad agire e sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale norma processuale che consente il motivo per violazione o falsa applicazione di legge.
richiamata dal ricorrente in relazione alla prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno dell'interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito e della tutela giurisdizionale effettiva.
art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999
richiamato dalla Corte come norma che, in funzione recuperatoria, giustifica l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo quando sia dedotta la mancata o invalida notifica della cartella.
indicato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- In materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile non solo quando si deduca la mancata o invalida notificazione della cartella, ma anche quando si facciano valere fatti estintivi del credito maturati dopo la notifica, come la prescrizione.
- L'interesse ad agire sussiste quando la posizione del contribuente sia esposta a uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del credito, non superabile se non con una pronuncia del giudice, anche se tale incertezza non preesisteva al processo.
- La verifica della prescrizione del credito non può essere preclusa dal solo fatto che sia stata ritenuta regolare la notificazione della cartella o degli atti presupposti, se l'azione mira ad accertare l'estinzione successiva del credito.
- Quando l'eccezione di prescrizione è collegata alla legittimità di atti esecutivi o cautelari, come l'iscrizione ipotecaria, il giudice deve esaminarla nel merito se ritualmente dedotta.
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