Ordinanza n. 2093/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni della Commissione Straordinaria di Liquidazione relative alla denegata ammissione al passivo di pretese creditorie connesse al programma PRUSST Valdemone, nonché note del responsabile del procedimento
Esito
La controversia
La controversia riguarda l’individuazione del soggetto competente, nell’ambito della gestione ordinaria o della gestione straordinaria della procedura di dissesto, a gestire debiti e crediti sorti in relazione all’utilizzo delle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il programma PRUSST Valdemone, con riferimento agli atti di gestione intervenuti sino al 31 dicembre 2018. Il Comune ha impugnato sei deliberazioni della Commissione Straordinaria di Liquidazione e due note del responsabile del procedimento, relative a domande di ammissione al passivo denegate. Comune e Commissione concordano che la titolarità del diritto di credito alla restituzione delle somme finanziate e non utilizzate spetti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Commissione ha quindi chiesto che il Ministero fosse coinvolto nel giudizio, quale titolare dell’interesse alla restituzione delle somme e potenzialmente inciso dalla decisione.
La decisione
Il TAR, riservata ogni determinazione in rito e nel merito, ha ritenuto che la decisione possa non essere neutrale rispetto alla posizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, poiché la misura della soddisfazione dell’eventuale credito ministeriale potrebbe variare a seconda che le poste attive e passive del conto vincolato PRUSST siano liquidate nella gestione ordinaria oppure in quella straordinaria. Ha pertanto ordinato, ai sensi dell’art. 28, comma 3, c.p.a., la chiamata in causa del Ministero. Il Comune ricorrente deve notificare al Ministero il ricorso e l’ordinanza entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, e depositare la prova del perfezionamento della notifica entro l’ulteriore termine perentorio di quindici giorni. L’ulteriore trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 17 novembre 2026. Non è stata ancora adottata una decisione sulla fondatezza del ricorso.
Norme richiamate
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’intervento in giudizio di un soggetto la cui posizione possa essere incisa dalla decisione; nel caso concreto il Ministero è stato chiamato in causa quale titolare dell’interesse connesso alla restituzione delle somme PRUSST non utilizzate.
Massime di principio
- Quando la decisione del giudizio può incidere sulla posizione sostanziale di un’amministrazione non ancora parte, in particolare perché l’esito può modificare la misura di soddisfazione di un suo eventuale credito, il giudice amministrativo può ordinare la chiamata in causa ai sensi dell’art. 28, comma 3, c.p.a.
- La chiamata in causa può essere disposta anche quando le parti già costituite concordano sulla titolarità sostanziale dell’interesse del terzo, se tale interesse non è neutrale rispetto alla soluzione della controversia.
- L’ordine di integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa deve indicare termini perentori per la notificazione del ricorso e del provvedimento al terzo e per il deposito della prova del perfezionamento della notifica.
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