Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31796/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto un piano del consumatore ai sensi della l. n. 3/2012 per ristrutturare la propria posizione debitoria. Il tribunale aveva rigettato il reclamo contro il decreto di diniego dell'omologazione, ritenendo esclusa la qualità di consumatore di uno dei proponenti perché parte dei debiti inseriti nel piano erano riconducibili alla pregressa attività imprenditoriale. I debitori hanno quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 7 della l. n. 3/2012 e omesso esame di documentazione decisiva, sostenendo che il tribunale avrebbe erroneamente affermato che essi avevano incluso nel piano debiti d'impresa e poi non avrebbero adeguato il piano alla sopravvenuta estinzione dei debiti tributari inerenti all'attività imprenditoriale, mentre invece avevano documentato il pagamento di tali debiti e modificato il piano in coerenza con la nuova situazione. Il secondo motivo risulta assorbito. La Corte ha però rilevato che il decreto impugnato non aveva fondato il rigetto sul mancato adeguamento del piano alle mutate condizioni debitorie, ma su una diversa ratio autonoma: la modifica del piano del consumatore, in ragione della rimodulazione della situazione debitoria, avrebbe potuto essere proposta solo entro la fase successiva al decreto con cui il giudice dispone la comunicazione del piano ai creditori, e non tramite il reclamo con cui era stata chiesta l'omologazione del piano modificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure non si confrontassero con la reale motivazione del decreto impugnato. In particolare, la doglianza attaccava un preteso addebito di mancato adeguamento del piano che il tribunale non aveva posto a base della decisione; la statuizione decisiva, rimasta non censurata, era invece che la modifica del piano del consumatore non poteva essere chiesta con il reclamo ma solo entro il momento procedimentale previsto dall'art. 12-bis l. n. 3/2012, ossia prima del decreto di comunicazione ai creditori. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 3/2012

    "la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"

    La qualità di consumatore va accertata in relazione al titolo delle obbligazioni inadempiute e non alla mera attività svolta dal debitore; chi abbia debiti contratti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale non rientra nella nozione di consumatore per tali esposizioni.

  • art. 12-bis l. n. 3/2012

    La modifica del piano del consumatore, in ragione della rimodulazione della situazione debitoria, è consentita solo entro la fase procedimentale anteriore al decreto con cui il giudice dispone la comunicazione del piano ai creditori, non mediante reclamo contro il diniego di omologazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta dai ricorrenti, ma le censure sono state dichiarate inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali dell'inammissibilità, la Corte dà atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di declaratoria di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si misurano con la reale ratio decidendi della decisione impugnata, ma colpiscono una motivazione diversa o non decisiva.
  • Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, la nozione di consumatore dipende dalla natura delle obbligazioni dedotte nel piano: sono rilevanti i debiti contratti per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale, non la sola qualità soggettiva del debitore.
  • La modifica del piano del consumatore deve essere proposta nel momento procedimentale previsto dalla legge e non può essere introdotta tardivamente con il reclamo avverso il diniego di omologazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.