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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22312/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari che, in sede di riesame, aveva rigettato la richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente per reati societari e fallimentari (attribuiti come amministratore di fatto di Expandia s.r.l. e in varie cariche in Astra Bingo s.r.l.). Il ricorrente contestava, tra l'altro, la mancata considerazione di memorie e dichiarazioni, la carenza di specificità delle contestazioni sulla provenienza di documenti, la non configurabilità del pericolo di reiterazione (per es. per la cessazione delle cariche sociali, il fallimento delle società, l'interdittiva a carico della madre, la marginalità del ruolo emerso da dichiarazioni), l'erronea valutazione circa l'uso di "teste di legno" e la proporzionalità della misura, chiedendo in subordine la sostituzione della misura cautelare con una misura interdittiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per assenza di specificità. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del riesame che si è concentrato sulle modalità e sulla durata delle condotte (ai fini del pericolo di reiterazione ex art. 274 c.p.p.), sul profilo personale dell'indagato e sul complessivo quadro probatorio; ha inoltre ritenuto che molte doglianze fossero generiche o non avessero affrontato in modo specifico i rilievi fattuali posti a base dell'ordinanza impugnata. Per questi motivi la decisione impugnata è stata confermata nella sostanza e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che per la valutazione del pericolo di reiterazione il giudice deve considerare le specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'indagato; il pericolo va inteso anche rispetto a reati della stessa natura o modalità esecutive, non richiedendo l'imminenza di occasioni specifiche di recidiva ma una valutazione prognostica complessiva.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami sulla limitazione dell'esame dei motivi in cassazione per i provvedimenti cautelari: il ricorso di cassazione è ammesso nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att., perciò le doglianze devono essere specifiche e tecnicamente inquadrate; l'assenza di specificità rende il motivo inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Ai sensi di questa norma la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a causa dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare in Cassazione occorre dedurre censure precise e tecnicamente fondate; argomentazioni generiche o ripetitive rischiano l'inammissibilità.
  • Il giudice delle misure cautelari può fondare la sua decisione su elementi concreti relativi alle modalità, alla durata e alla gravità delle condotte e alla personalità dell'indagato: la mera cessazione formale di cariche sociali non è di per sé sufficiente ad escludere il pericolo di reiterazione, specialmente se emergono comportamenti come gestione 'spregiudicata' o uso di interposizioni.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione è prognostica e non richiede l'esistenza di occasioni concrete o imminenti di commissione di nuovi reati; va considerata anche la affinità di natura e modalità tra i reati contestati.
  • Se il provvedimento impugnato non omette elementi decisivi o se i nuovi elementi prodotti non introducono questioni sostanziali, l'omesso esame di singole memorie o dichiarazioni non giustifica automaticamente l'annullamento.
  • Per chiedere la sostituzione di una misura cautelare con una misura meno afflittiva (es. interdittiva) è necessario dimostrare in modo specifico e documentato la proporzionalità e l'adeguatezza della misura alternativa rispetto alle esigenze cautelari: argomentazioni generiche sulla marginalità del ruolo sono spesso insufficienti.

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