Corte di giustizia, Sentenza C-56/25
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2026. — Procedimento penale a carico di MA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Principio del primato del diritto dell’Unione – Presunta non conformità del diritto nazionale alla Costituzione nazionale e al diritto dell’Unione – Presupposti per adire una Corte costituzionale – Valutazione motivata delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione – Ricorso alla Corte in via pregiudiziale – Articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte – Determinazione del diritto nazionale applicabile alla controversia – Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale – Obbligo o autorizzazione di un previo rinvio alla Corte costituzionale anteriormente al ricorso alla Corte in via pregiudiziale – Assenza. — Causa C-56/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in una causa bulgara in materia penale sugli stupefacenti, ha esaminato se il giudice del rinvio dovesse prima investire la Corte costituzionale nazionale e solo dopo eventualmente la Corte di giustizia. Ha escluso che il diritto UE consenta di imporre un previo passaggio obbligato davanti alla Corte costituzionale quando è necessario o opportuno un rinvio pregiudiziale. Ha però ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione una regola procedurale interna che richieda una motivazione sul diritto applicabile, comprese le conseguenze del diritto UE, ai fini dell’accesso alla Corte costituzionale.
Rinvio pregiudiziale sul rapporto tra giudizio costituzionale nazionale e rinvio ex articolo 267 TFUE: la Corte chiarisce che una norma procedurale nazionale che richieda una valutazione motivata del diritto applicabile, anche rispetto al diritto UE, prima di adire la Corte costituzionale non ostacola il rinvio pregiudiziale.
La questione giuridica
Se l’articolo 267 TFUE, il principio del primato del diritto dell’Unione e l’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte ostino o impongano che un giudice nazionale, quando dubiti della compatibilità di una norma nazionale con il diritto dell’Unione e al contempo ne ritenga la possibile incostituzionalità, debba o possa prima adire la Corte costituzionale nazionale; e se il requisito nazionale di indicare una valutazione motivata del diritto applicabile, comprese le conseguenze del diritto UE, sia compatibile con il diritto dell’Unione.
Principio di diritto
L’articolo 267 TFUE e il principio del primato del diritto dell’Unione ostano a una norma nazionale che obblighi il giudice ordinario, prima di poter adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale, a rivolgersi alla Corte costituzionale per contestare la costituzionalità di una disposizione nazionale rientrante nel campo di applicazione del diritto UE. Tuttavia, essi non ostano a una regola procedurale che subordini l’ammissibilità del rinvio alla Corte costituzionale alla presentazione di una valutazione motivata del diritto applicabile, incluse le conseguenze del diritto dell’Unione, anche se ciò può indurre il giudice a esaminare prima la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Decisione quadro 2004/757/GAI, articolo 4, paragrafo 1
- Articolo 150, paragrafo 2, della Costituzione bulgara
- Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte costituzionale bulgara
- Articolo 354a del codice penale bulgaro
- Articolo 26a della legge bulgara sul controllo degli stupefacenti e dei precursori
- Decreto n. 23 del Consiglio dei Ministri bulgaro
Rinvio pregiudiziale sul rapporto tra controllo di costituzionalità nazionale e articolo 267 TFUE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia) nel contesto di un procedimento penale a carico di MA per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il giudice bulgaro chiedeva chiarimenti sul rapporto tra il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e il previo ricorso alla Corte costituzionale nazionale quando una disposizione nazionale sia ritenuta potenzialmente incompatibile sia con la Costituzione sia con il diritto dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale MA era accusato di aver detenuto 4 dosi di metanfetamina e 22 dosi di fentanyl, per un valore complessivo di BGN 90 276,60. Tale valore, determinato sulla base della normativa bulgara sul prezzo degli stupefacenti ai fini penali, comportava la qualificazione del fatto come detenzione di stupefacenti in "grande quantità" ai sensi dell’articolo 354a, paragrafo 2, del codice penale bulgaro, con pene più gravi.
Il giudice del rinvio riteneva che la disciplina interna sulla determinazione del valore pecuniario degli stupefacenti potesse essere incostituzionale e contraria al principio di proporzionalità delle pene e al diritto dell’Unione. Tuttavia precisava che il quesito pregiudiziale non verteva sulla proporzionalità sostanziale della disciplina, ma solo sull’eventuale obbligo o facoltà di adire prima la Corte costituzionale bulgara.
Normativa nazionale e dell’Unione rilevante
Sul piano dell’Unione, la Corte richiama:
- l’articolo 267 TFUE;
- l’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte;
- la decisione quadro 2004/757/GAI, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, sulle sanzioni.
Sul piano nazionale, rilevano:
- l’articolo 150, paragrafo 2, della Costituzione bulgara, che consente ai giudici di adire la Corte costituzionale per la non conformità della legge alla Costituzione;
- l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte costituzionale, che impone una valutazione motivata del diritto applicabile, incluse le conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione, a pena di irricevibilità;
- l’articolo 354a del codice penale bulgaro;
- l’articolo 26a della legge sul controllo degli stupefacenti e dei precursori;
- il decreto n. 23 del Consiglio dei Ministri sui prezzi degli stupefacenti ai fini penali.
Questione sottoposta alla Corte
Il giudice del rinvio domandava se, quando dubita della compatibilità di una norma nazionale con il diritto dell’Unione e contemporaneamente della sua legittimità costituzionale, debba o possa:
- prima accertarne l’effettiva applicabilità nel procedimento principale;
- quindi presentare una domanda alla Corte costituzionale;
- e solo successivamente, eventualmente, adire la Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il ruolo centrale dell’articolo 267 TFUE nel sistema giurisdizionale dell’Unione: il rinvio pregiudiziale è la via di cooperazione essenziale tra giudici nazionali e Corte di giustizia, e nessuna norma interna può impedirne l’esercizio. La Corte richiama una giurisprudenza consolidata secondo cui il giudice nazionale conserva la più ampia facoltà, e talvolta l’obbligo, di adire la Corte di giustizia; ciò vale anche quando la questione nazionale possa essere sottoposta a un controllo di costituzionalità.
In particolare, la Corte ribadisce che una regola nazionale che imponga un ricorso obbligatorio alla Corte costituzionale non può ostacolare la facoltà o l’obbligo di rinvio pregiudiziale, poiché altrimenti l’effetto utile dell’articolo 267 TFUE sarebbe compromesso. Parimenti, il principio del primato impone ai giudici nazionali di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, potendo disapplicare la norma interna incompatibile senza attendere la sua previa rimozione mediante procedimento costituzionale.
La Corte distingue però questa ipotesi da quella in cui la norma procedurale nazionale si limiti a richiedere, per l’ammissibilità del ricorso costituzionale, una valutazione motivata del diritto applicabile, comprese le conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione. Tale requisito non impedisce, di per sé, il rinvio pregiudiziale né lo ritarda; al contrario, può incoraggiare il giudice nazionale ad applicare anzitutto il diritto dell’Unione e, se necessario, ad attivare il dialogo con la Corte di giustizia prima di investire la Corte costituzionale.
Quanto all’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, essa precisa che una disposizione nazionale non cessa di essere "applicabile" solo perché il giudice dubiti della sua costituzionalità. Finché la disposizione resta in vigore, il giudice deve indicarla nella domanda pregiudiziale come parte del quadro normativo rilevante, pur potendo esprimere dubbi sulla sua legittimità costituzionale.
La Corte osserva inoltre che, qualora una Corte costituzionale nazionale venga investita di una questione che coinvolge il diritto dell’Unione, essa stessa è in linea di principio tenuta a effettuare un rinvio pregiudiziale quando occorra interpretare il diritto UE o valutarne la validità. Ricorda infine che tutte le autorità nazionali, incluse le Corti costituzionali, sono vincolate dal primato del diritto dell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che l’articolo 267 TFUE, il principio del primato del diritto dell’Unione e l’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte non ostano a una norma procedurale nazionale, come quella bulgara, che subordini il rinvio alla Corte costituzionale alla presentazione di una valutazione motivata del diritto applicabile, incluse le conseguenze del diritto dell’Unione. La Corte esclude invece che il diritto dell’Unione consenta di imporre al giudice nazionale un previo passaggio obbligato davanti alla Corte costituzionale prima del rinvio pregiudiziale.
Principi pratici per il professionista
La sentenza conferma che:
- il giudice nazionale resta libero di adire la Corte di giustizia in qualsiasi momento appropriato;
- un filtro costituzionale interno non può trasformarsi in un ostacolo al rinvio pregiudiziale;
- il giudice deve comunque indicare nel rinvio alla Corte di giustizia il contenuto delle norme nazionali applicabili, anche se ritiene che possano essere incostituzionali;
- la verifica della compatibilità della norma nazionale con il diritto dell’Unione spetta al giudice comune, senza necessità di previa rimozione costituzionale della norma.
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