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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-634/24

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2026. — M.P. contro Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri – Regolamento (UE) 2018/1806 – Normativa nazionale che obbliga un cittadino di più paesi terzi che ha beneficiato di un regime di esenzione dal visto a presentare un documento supplementare al fine di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo – Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea, dall’altra – Effetto diretto. — Causa C-634/24

Giurisprudenza europea62024CJ0634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso l’effetto diretto delle disposizioni del capo 10 del CETA, richiamando il tenore chiaro dell’articolo 30.6 dell’accordo e la decisione di applicazione provvisoria. Ha poi precisato che il diritto nazionale deve, se possibile, essere interpretato in modo conforme al CETA, ma senza interpretazioni contra legem. Quanto al regolamento 2018/1806, la Corte ha rilevato che esso riguarda solo i soggiorni brevi e non il rilascio di permessi di soggiorno temporanei, sicché non ostacola la normativa lituana controversa.

Effetto diretto del capo 10 del CETA e compatibilità con il regolamento (UE) 2018/1806 di una normativa nazionale che subordina il permesso di soggiorno temporaneo di un cittadino russo, anche canadese, alla presentazione di un visto o di un permesso di soggiorno valido.

La questione giuridica

Se l’articolo 30.6 del CETA impedisca a un privato di invocare dinanzi al giudice nazionale le disposizioni del capo 10 dell’accordo; e se l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806, in combinato disposto con l’allegato II, osti a una normativa nazionale che impone a un cittadino russo, anche se entrato senza visto in quanto cittadino di un Paese esente, di presentare un visto o un permesso di soggiorno valido per ottenere un permesso di soggiorno temporaneo.

Principio di diritto

Le disposizioni del capo 10 del CETA non hanno effetto diretto, perché l’articolo 30.6 esclude espressamente che l’accordo possa essere direttamente invocato dinanzi ai giudici interni; tuttavia esse possono imporre, nei limiti del diritto nazionale, un obbligo di interpretazione conforme. Inoltre, il regolamento (UE) 2018/1806 disciplina solo l’obbligo di visto per soggiorni brevi fino a 90 giorni su 180 e non osta a una normativa nazionale che subordini il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo a condizioni diverse, anche se il richiedente è entrato senza visto in quanto cittadino di un Paese esente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Accordo economico e commerciale globale (CETA), articoli 1.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.6, 10.7, 28.3, 28.6 e 30.6
  • Decisione (UE) 2017/38
  • Regolamento (UE) 2018/1806
  • Regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)
  • Regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti)

Effetto diretto del CETA e condizioni per il permesso di soggiorno temporaneo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas in una controversia tra un cittadino canadese, russo e israeliano e l’autorità lituana competente in materia di immigrazione. Il nucleo del caso è la possibilità di invocare il CETA dinanzi al giudice nazionale e la compatibilità della normativa lituana con il regime unionale dei visti.

Fatti e procedimento principale

M.P. è entrato in Lituania con passaporto canadese, senza necessità di visto, e ha chiesto un permesso di soggiorno temporaneo per lavorare nel territorio lituano. L’autorità lituana ha poi revocato l’avvio dell’esame della domanda, ritenendo applicabile la legge nazionale recante misure restrittive in ragione della sua cittadinanza russa e rilevando che non era stato presentato un visto Schengen o nazionale valido, né un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro.

Normativa internazionale e dell’Unione rilevante

La Corte richiama il CETA, in particolare:

  • l’articolo 10.1, che definisce le categorie di persone fisiche per motivi professionali;
  • l’articolo 10.2, che delimita l’ambito del capo 10 e consente misure per l’integrità dei confini purché non svuotino i vantaggi dell’accordo;
  • l’articolo 10.3, sull’ingresso temporaneo;
  • l’articolo 10.6, che esclude obblighi ulteriori salvo quelli espressamente previsti;
  • l’articolo 28.3 e l’articolo 28.6, sulle eccezioni per sicurezza pubblica e interessi essenziali di sicurezza;
  • soprattutto l’articolo 30.6, che vieta la diretta invocabilità dell’accordo negli ordinamenti interni.

Sul piano UE, sono rilevanti la decisione (UE) 2017/38 sull’applicazione provvisoria del CETA, il regolamento (UE) 2018/1806, il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) e il regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti).

Prima questione: effetto diretto del capo 10 del CETA

La Corte osserva che il capo 10 del CETA rientra nella competenza dell’Unione ed è applicato a titolo provvisorio. Tuttavia, l’articolo 30.6 del CETA esclude in modo espresso e non ambiguo che il trattato possa conferire diritti direttamente invocabili dinanzi ai giudici nazionali.

Ne deriva che le disposizioni del capo 10 non hanno effetto diretto. La Corte aggiunge però che, poiché il CETA fa parte del diritto dell’Unione, il diritto nazionale applicabile deve, se possibile, essere interpretato in modo conforme all’accordo internazionale, fermo il limite dell’impossibilità di un’interpretazione contra legem.

Seconda questione: regolamento 2018/1806 e permesso di soggiorno temporaneo

La Corte chiarisce che il regolamento 2018/1806 disciplina l’obbligo di visto per l’attraversamento delle frontiere esterne e l’esenzione per i soggiorni di breve durata, cioè non superiori a 90 giorni in un periodo di 180 giorni. Esso non regola, invece, la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo per attività lavorativa più lunga.

Poiché nel procedimento principale non era in discussione il soggiorno breve iniziale di M.P., ma il successivo rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo, il regolamento non osta alla normativa lituana che subordina tale rilascio alla presentazione di un visto o di un permesso di soggiorno valido, anche se l’interessato è entrato senza visto in quanto cittadino canadese.

Esito della decisione

La Corte risponde che:

  • le disposizioni del capo 10 del CETA non hanno effetto diretto, ma possono rilevare ai fini dell’interpretazione conforme del diritto nazionale;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2018/1806, in combinato disposto con l’allegato II, non osta alla normativa nazionale lituana descritta nel rinvio.

Principio pratico per gli operatori

La sentenza conferma che gli accordi commerciali internazionali dell’Unione possono essere applicati provvisoriamente senza per questo essere direttamente azionabili dai privati, se il testo esclude espressamente tale effetto. In materia di immigrazione, inoltre, il regime unionale di esenzione dal visto per soggiorni brevi non può essere esteso al diverso istituto del permesso di soggiorno temporaneo, che resta disciplinato dalle regole nazionali compatibili con il diritto UE.

Come è indicizzato

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