Corte di giustizia, Sentenza C-471/24
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2026. — J.J. contro PKO BP S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Częstochowie. — Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di credito – Contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile – Clausola contrattuale che prevede la fissazione del tasso di interesse sulla base di un indice di riferimento, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 – Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 – Clausola contrattuale che riproduce disposizioni legislative o regolamentari imperative – Articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 – Nozione di “definizione dell’oggetto principale del contratto” – Requisito di trasparenza – Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 – Carattere abusivo. — Causa C-471/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che una clausola di mutuo ipotecario a tasso variabile legata al WIBOR sia sottratta in blocco alla direttiva 93/13 solo perché la normativa nazionale richiama un indice di riferimento e il benchmark è regolato dal regolamento 2016/1011. Ha poi chiarito che, nei mutui per abitazioni, il controllo di trasparenza va letto insieme agli obblighi informativi specifici della direttiva 2014/17/UE e non consente di imporre al creditore ulteriori disclosure sulla metodologia del benchmark. Infine, la Corte ha affermato che le criticità prospettate sulla struttura del WIBOR e sulla partecipazione della banca contributrice non bastano, da sole, a qualificare abusiva la clausola, se l’indice era conforme al regolamento al momento del contratto.
Clausola di mutuo ipotecario a tasso variabile indicizzata al WIBOR: applicabilità della direttiva 93/13, portata del controllo di trasparenza e valutazione dell’eventuale abusività
La questione giuridica
Se una clausola di un mutuo ipotecario che prevede un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento regolato dal regolamento (UE) 2016/1011 e un margine fisso: 1) rientri o meno nell’eccezione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13; 2) possa essere scrutinata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e quali obblighi informativi imponga il requisito di trasparenza; 3) possa essere considerata abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 per mancata informazione sulle caratteristiche della metodologia dell’indice e per la partecipazione della banca al novero dei contributori; 4) quali conseguenze derivino, in caso di abusività, sulla sopravvivenza del contratto con il solo margine fisso.
Principio di diritto
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non esclude dal suo ambito una clausola di mutuo ipotecario a tasso variabile indicizzato a un benchmark UE, quando la normativa applicabile si limita a fissare un quadro generale e lascia al professionista la scelta concreta dell’indice o del margine. Inoltre, per i mutui ipotecari relativi a beni immobili residenziali, il requisito di trasparenza dell’articolo 4, paragrafo 2, non impone al creditore obblighi informativi ulteriori e specifici sulla metodologia dell’indice oltre quelli previsti dalla direttiva 2014/17/UE; se tali obblighi sono rispettati e le eventuali informazioni supplementari non sono fuorvianti, la clausola deve considerarsi sufficientemente trasparente. Infine, l’assenza di informazioni su talune caratteristiche della metodologia del benchmark e il fatto che il creditore sia uno dei contributori non bastano, di per sé, a rendere abusiva la clausola, purché l’indice fosse conforme al regolamento 2016/1011 al momento della conclusione del contratto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2008/48/CE
- Direttiva 2014/17/UE
- Regolamento (UE) 2016/1011
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368
- Regolamento (UE) n. 596/2014
- Regolamento (UE) n. 575/2013
Clausola di mutuo ipotecario a tasso variabile indicizzata al WIBOR
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Częstochowie in una controversia tra un consumatore e una banca polacca relativa a un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, indicizzato al WIBOR 6M. Il giudice nazionale chiedeva se la clausola sul tasso potesse essere esaminata alla luce della direttiva 93/13 e, in caso affermativo, con quali limiti e conseguenze.
Fatti e procedimento principale
Il consumatore aveva stipulato con PKO BP S.A. un mutuo ipotecario destinato all’acquisto di un’abitazione, con tasso variabile determinato sulla base del WIBOR 6M più un margine fisso dell’1,85%. Il contratto richiamava il rischio di variazione del tasso e indicava la disponibilità pubblica dei valori dell’indice, ma il ricorrente lamentava di non aver ricevuto informazioni adeguate sul funzionamento del benchmark e sulle modalità di determinazione dei suoi valori.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se una clausola che rinvia a un indice di riferimento come il WIBOR rientri nell’eccezione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13;
- se tale clausola possa essere scrutinata ex articolo 4, paragrafo 2, e quali informazioni siano necessarie per il requisito di trasparenza;
- se la mancanza di informazioni su alcune caratteristiche metodologiche dell’indice e il ruolo della banca come contributore possano integrare abusività ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1;
- quali effetti si producano sul contratto se la clausola fosse dichiarata abusiva.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato, in particolare, la direttiva 93/13, gli articoli 1, paragrafo 2, 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1. Ha inoltre considerato la direttiva 2014/17/UE, soprattutto gli articoli 13, 14 e 17 e l’allegato II sul PIES, nonché il regolamento (UE) 2016/1011, che disciplina l’accuratezza, l’integrità, la trasparenza e la governance degli indici di riferimento.
Prima questione: portata dell’articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13
La Corte ha respinto l’idea che la clausola fosse automaticamente esclusa dalla direttiva perché conforme al diritto polacco e riferita a un indice regolato a livello UE. Ha precisato che l’eccezione dell’articolo 1, paragrafo 2, va interpretata restrittivamente e riguarda solo clausole che riproducono disposizioni imperative che determinano effettivamente diritti e obblighi delle parti. Una norma nazionale che si limita a delineare un quadro generale per la fissazione del tasso, lasciando al professionista la scelta dell’indice o del margine, non basta a escludere l’applicazione della direttiva. Analogamente, il regolamento 2016/1011 non è una norma che definisce direttamente l’equilibrio contrattuale tra banca e consumatore, ma impone obblighi agli amministratori e ai contributori del benchmark.
Seconda questione: trasparenza ex articolo 4, paragrafo 2
La Corte ha ricordato che una clausola che definisce il tasso di interesse può rientrare nell’oggetto principale del contratto; in tal caso, il controllo di abusività è possibile solo se la clausola non è formulata in modo chiaro e comprensibile. Il requisito di trasparenza non richiede soltanto intelligibilità grammaticale, ma anche la possibilità per il consumatore medio di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo e le conseguenze economiche del contratto.
Nel caso dei mutui ipotecari relativi a beni immobili residenziali, tuttavia, tale requisito va valutato alla luce degli obblighi informativi già previsti dalla direttiva 2014/17/UE. La Corte ha sottolineato che questa direttiva disciplina in modo preciso le informazioni precontrattuali tramite il PIES e le informazioni generali costantemente disponibili, compresa l’indicazione dell’indice di riferimento, del suo amministratore e delle potenziali implicazioni per il consumatore. Perciò, il creditore non è tenuto, in aggiunta, a spiegare dettagliatamente la metodologia del benchmark; è sufficiente che abbia rispettato gli obblighi informativi imposti dalla direttiva 2014/17 e che, se ha fornito informazioni supplementari, esse non siano fuorvianti o distorte rispetto al funzionamento reale dell’indice.
Terza questione: abusività ex articolo 3, paragrafo 1
La Corte ha affermato che la mancata informazione su alcune specificità del WIBOR, come l’uso di dati non necessariamente corrispondenti a operazioni effettive o il fatto che la banca sia uno dei contributori, non basta da sola a rendere abusiva la clausola. Il punto decisivo è che il regolamento 2016/1011 contiene una disciplina dettagliata sulla metodologia, sulla trasparenza, sui controlli, sulla gestione dei reclami e sulla vigilanza, e che, al momento della conclusione del contratto, l’indice doveva potersi considerare conforme a tale regolamento.
La Corte ha anche osservato che non può presumersi che una banca contributrice abbia, da sola, un’influenza decisiva sul valore dell’indice, specie in un mercato nazionale regolato e vigilato. Restano comunque rilevanti, ai fini del giudice nazionale, elementi quali il livello del tasso, il confronto con i tassi praticati sul mercato e con il tasso legale, nonché l’assetto complessivo del contratto.
Quarta questione e dispositivo
Poiché il giudice del rinvio non intendeva rimettere in discussione la valutazione dell’autorità nazionale competente sulla conformità del WIBOR al regolamento 2016/1011, la Corte ha ritenuto superfluo rispondere alla quarta questione. Nel dispositivo, ha dichiarato che la clausola indicizzata al WIBOR non è esclusa dalla direttiva 93/13, che il requisito di trasparenza non impone obblighi informativi specifici ulteriori sulla metodologia dell’indice oltre quelli della direttiva 2014/17, e che le criticità prospettate non sono sufficienti, di per sé, a qualificare abusiva la clausola se l’indice era conforme al regolamento al momento della stipula.
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