Corte di giustizia, Sentenza C-48/24
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2026. — VšĮ „Vilniaus tarptautinė mokykla“ contro Valstybinė kalbos inspekcija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Ambito di applicazione – Attività economica – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 53 – Conoscenze linguistiche – Normativa nazionale che prevede il requisito della padronanza della lingua ufficiale da parte degli insegnanti e dei membri del personale amministrativo che comunicano regolarmente con il pubblico e con le autorità amministrative, impiegati in un istituto scolastico privato – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Identità nazionale di uno Stato membro – Difesa e promozione della lingua ufficiale di uno Stato membro – Istituto scolastico privato che offre programmi didattici internazionali – Criterio di necessità – Principio di proporzionalità – Requisito di padronanza della lingua ufficiale senza possibili eccezioni o mitigazioni. — Causa C-48/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che una scuola privata internazionale può rientrare nella libertà di stabilimento se svolge un’attività economica e se nel suo capitale vi sono partecipazioni che consentono a cittadini di altri Stati membri un’influenza sicura sulla gestione. Ha poi ritenuto che il requisito di padronanza della lingua ufficiale imposto agli insegnanti e al personale amministrativo costituisca una restrizione, giustificabile in linea di principio dalla tutela della lingua nazionale, ma non quando è assoluto, privo di eccezioni e basato solo su certificazioni nazionali. Lo stesso criterio vale, per gli insegnanti interessati dal riconoscimento delle qualifiche professionali, anche alla luce della direttiva 2005/36.
Libertà di stabilimento e requisito linguistico imposto a scuola privata internazionale: compatibilità del vincolo di padronanza della lingua ufficiale per insegnanti e personale amministrativo
La questione giuridica
Se l’articolo 49 TFUE si applichi a una scuola privata stabilita in uno Stato membro e partecipata da cittadini di altri Stati membri che impartisce programmi internazionali dietro corrispettivo; se l’articolo 49 TFUE osti a una normativa nazionale che impone senza eccezioni a insegnanti e personale amministrativo di una scuola privata internazionale un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale, e se tale normativa sia giustificata, necessaria e proporzionata; se l’articolo 53 della direttiva 2005/36/CE osti a una simile normativa nei confronti degli insegnanti soggetti al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Principio di diritto
L’articolo 49 TFUE si applica a un istituto scolastico privato stabilito in uno Stato membro e partecipato da cittadini di altri Stati membri quando esso svolge un’attività economica di insegnamento dietro corrispettivo in modo stabile e continuativo. Una normativa nazionale che impone a insegnanti e personale amministrativo che hanno contatti regolari con il pubblico e con le autorità un livello intermedio della lingua ufficiale può costituire una restrizione alla libertà di stabilimento, ma può essere giustificata dalla tutela e promozione della lingua ufficiale, purché sia coerente, necessaria e proporzionata; non lo è quando opera senza eccezioni o mitigazioni e richiede esclusivamente un certificato rilasciato da un’autorità nazionale sulla base di test svolti nel territorio dello Stato. L’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, letto alla luce dell’articolo 49 TFUE, non osta a un simile requisito linguistico per gli insegnanti, alle medesime condizioni di giustificazione e proporzionalità.
Norme richiamate
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 53 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 2, TUE
- Articolo 3, paragrafo 3, TUE
- Articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6 TFUE
- Articolo 165, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 166, paragrafo 1, TFUE
- Direttiva 2005/36/CE
- Direttiva 2013/55/UE
Libertà di stabilimento e requisito linguistico in una scuola privata internazionale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) in una controversia tra la VšĮ "Vilniaus tarptautinė mokykla" e l’Ispettorato nazionale della lingua lituano. Il problema centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione del requisito di padronanza della lingua lituana imposto a insegnanti e personale amministrativo di una scuola privata che impartisce programmi internazionali in inglese.
Fatti e procedimento principale
L’istituto scolastico privato VTM opera in Lituania dal 2004 e impartisce programmi internazionali di istruzione primaria, media e secondaria dietro corrispettivo. A seguito di un’ispezione, l’autorità linguistica ha constatato che diciotto dipendenti non avevano superato l’esame richiesto per il livello II di padronanza della lingua ufficiale o non avevano prodotto la documentazione necessaria. Con atto ingiuntivo del 26 maggio 2022, la VTM è stata obbligata a far sostenere l’esame ai dipendenti interessati, con minaccia di sanzioni.
La scuola ha impugnato il provvedimento dinanzi ai giudici amministrativi lituani. Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se la situazione rientrasse nell’articolo 49 TFUE, se il requisito linguistico fosse compatibile con tale libertà e se fosse applicabile anche l’articolo 53 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Normativa nazionale rilevante
Il diritto lituano prevede che la lingua ufficiale della Repubblica sia il lituano. Il decreto n. 1688 impone a determinati dipendenti pubblici e ad altri lavoratori che interagiscono con il pubblico di possedere un livello di padronanza della lingua ufficiale definito dal governo; per il settore dell’istruzione è richiesto il livello II, corrispondente al livello B1.
In base alla normativa sull’istruzione e agli atti attuativi, gli insegnanti degli istituti interessati devono possedere i livelli linguistici stabiliti dal decreto n. 1688. Il titolare dell’autorizzazione per attuare programmi esteri o internazionali deve inoltre verificare la conoscenza della lingua ufficiale, garantire il rispetto dei requisiti legali e consentire i controlli delle autorità.
Ricevibilità
La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo lituano. Ha ricordato che la rilevanza delle questioni pregiudiziali è presunta e che spetta al giudice nazionale interpretare il diritto interno. Inoltre, il giudice del rinvio ha confermato che la normativa nazionale effettivamente impone il requisito linguistico agli insegnanti e al personale amministrativo degli istituti come la VTM.
Prima questione: applicabilità dell’articolo 49 TFUE
La Corte ha osservato che la libertà di stabilimento ha portata ampia e comprende la partecipazione stabile e continuativa alla vita economica di uno Stato membro mediante un insediamento effettivo. In particolare, la partecipazione al capitale di una società che consenta un’influenza sicura sulle decisioni sociali rientra nell’articolo 49 TFUE.
Nel caso di specie, il capitale della VTM era detenuto in larga parte da cittadine di Finlandia e Danimarca, in misura idonea a conferire loro un’influenza significativa. La Corte ha quindi affermato che la situazione può rientrare nell’articolo 49 TFUE, purché la scuola svolga effettivamente un’attività economica. Ha inoltre precisato che l’insegnamento reso dietro corrispettivo, anche a livello primario, medio e secondario, costituisce attività economica ai fini della libertà di stabilimento.
Seconda questione: compatibilità del requisito linguistico con l’articolo 49 TFUE
La Corte ha qualificato il vincolo linguistico come restrizione alla libertà di stabilimento, poiché può rendere meno interessante la creazione e gestione di una scuola privata internazionale in Lituania da parte di cittadini di altri Stati membri, incidendo sulle possibilità di assumere personale qualificato.
Tuttavia, ha riconosciuto che la difesa e la promozione della lingua ufficiale costituiscono un obiettivo legittimo, collegato anche al rispetto dell’identità nazionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE e della diversità linguistica dell’Unione. La misura può quindi essere giustificata, ma deve essere coerente, necessaria e proporzionata.
La Corte ha ritenuto, in astratto, che un requisito linguistico per insegnanti e personale amministrativo che hanno contatti regolari con il pubblico e con le autorità possa essere idoneo a perseguire tale obiettivo. Ha però evidenziato due profili problematici:
- il requisito è imposto senza eccezioni o mitigazioni a tutte le persone interessate;
- la prova della conoscenza può essere fornita solo mediante un certificato rilasciato da un organismo nazionale sulla base di test organizzati nel territorio lituano.
Secondo la Corte, tale meccanismo eccede quanto necessario, perché esclude modalità alternative di dimostrazione del livello linguistico, incluse quelle basate su diplomi conseguiti in altri Stati membri. Di conseguenza, la normativa non soddisfa il principio di proporzionalità in senso stretto quando è applicata in modo assoluto e rigido.
Terza questione: direttiva 2005/36/CE e conoscenze linguistiche
Quanto alla direttiva 2005/36/CE, la Corte ha ricordato che l’articolo 53, paragrafo 1, impone ai professionisti riconosciuti di possedere la conoscenza linguistica necessaria all’esercizio della professione nello Stato ospitante. Tale disposizione può quindi coprire, in linea di principio, un requisito linguistico per gli insegnanti, considerato il ruolo essenziale che essi svolgono nella vita scolastica e nella politica di tutela linguistica.
La Corte ha però chiarito che la direttiva deve essere letta alla luce dell’articolo 49 TFUE. Ne consegue che la legittimità del requisito va valutata con gli stessi criteri di giustificazione, necessità e proporzionalità già applicati alla libertà di stabilimento. Inoltre, l’articolo 53, paragrafo 3, richiama l’esigenza di un serio e concreto dubbio sul livello linguistico per controlli in professioni diverse da quelle sanitarie.
Dispositivo
La Corte ha concluso che:
- l’articolo 49 TFUE si applica a una scuola privata stabilita in uno Stato membro e partecipata da cittadini di altri Stati membri, se l’attività di insegnamento è svolta dietro corrispettivo;
- l’articolo 49 TFUE non osta, in astratto, a un requisito di conoscenza della lingua ufficiale imposto a insegnanti e personale amministrativo, ma tale requisito deve essere giustificato, necessario e proporzionato;
- tale condizione non è soddisfatta quando la normativa non prevede eccezioni o mitigazioni e impone la sola prova mediante certificato nazionale basato su test interni;
- l’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, letto alla luce dell’articolo 49 TFUE, segue la medesima impostazione per gli insegnanti soggetti al riconoscimento delle qualifiche professionali.
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