Corte di giustizia, Sentenza C-408/24
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2026. — Republik Österreich contro Austrian Airlines AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 549/2004 – Cielo unico europeo – Regolamento (CE) n. 550/2004 – Fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo – Articolo 8 – Fornitori di servizi di traffico aereo – Articoli 14 e 15 – Tariffe a carico degli utenti dello spazio aereo – Guasto di un server di telecomunicazioni aeronautiche – Cancellazione di voli – Asserita condotta omissiva colpevole da parte del fornitore interessato – Utenti dello spazio aereo – Tutela di tali utenti dai danni economici causati da una siffatta condotta omissiva. — Causa C-408/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio dell’Oberster Gerichtshof austriaca, ha chiarito la portata protettiva del quadro normativo sul cielo unico europeo. Ha affermato che le norme sui servizi di traffico aereo e sulla loro tariffazione non tutelano solo l’interesse generale alla sicurezza e continuità del traffico, ma anche gli interessi economici dei vettori aerei utenti dello spazio aereo. Ne consegue che un danno patrimoniale causato da un inadempimento colpevole del fornitore può rientrare nell’ambito di tutela di tali disposizioni.
I regolamenti sul cielo unico europeo tutelano anche gli utenti dello spazio aereo contro danni economici derivanti da un inadempimento colpevole del fornitore di servizi di traffico aereo.
La questione giuridica
Se l’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 549/2004 e l’articolo 8 del regolamento n. 550/2004, in combinato disposto con le disposizioni di quest’ultimo regolamento sulla fornitura di servizi di navigazione aerea e sul sistema di tariffazione, debbano essere interpretati nel senso che mirano anche a tutelare i singoli utenti dello spazio aereo dai danni patrimoniali causati da una condotta omissiva illecita e colpevole del fornitore di servizi di traffico aereo.
Principio di diritto
L’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 549/2004 e l’articolo 8 del regolamento n. 550/2004, letti insieme alle disposizioni del medesimo regolamento sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e sulla tariffazione, devono essere interpretati nel senso che non perseguono soltanto obiettivi di sicurezza, efficienza e continuità del traffico aereo, ma mirano anche a tutelare gli utenti dello spazio aereo dai danni economici causati da un inadempimento colpevole del fornitore di servizi di traffico aereo dei doveri imposti da tali disposizioni; spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se, alla luce del diritto interno, ciò consenta di fondare la responsabilità dello Stato nel caso concreto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 549/2004
- Regolamento (CE) n. 550/2004
- Regolamento (CE) n. 1070/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011
- Articoli 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 550/2004
Tutela degli utenti dello spazio aereo dai danni economici causati da un inadempimento del fornitore di servizi di traffico aereo
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Oberster Gerichtshof (Austria) in una controversia tra la Repubblica d’Austria e Austrian Airlines AG. Il tema riguarda l’interpretazione del quadro normativo del "cielo unico europeo" e, in particolare, se esso tuteli anche gli interessi patrimoniali degli utenti dello spazio aereo in caso di condotta omissiva colpevole del fornitore dei servizi di traffico aereo.
Fatti e procedimento principale
Secondo la ricostruzione del giudice del rinvio, Austro Control, società interamente partecipata dalla Repubblica d’Austria, è il fornitore designato dei servizi di traffico aereo. Il 28 agosto 2016 un guasto tecnico del server AFTN da essa gestito ha ridotto sensibilmente arrivi e partenze all’aeroporto di Vienna-Schwechat, causando la cancellazione di 60 voli operati da Austrian Airlines.
La compagnia aerea ha chiesto il risarcimento dei danni economici subiti, sostenendo che il guasto fosse imputabile a una omissione colpevole della Austro Control nel predisporre misure tecniche e di personale adeguate. La domanda è stata proposta contro la Repubblica d’Austria sulla base della normativa nazionale sulla responsabilità della pubblica amministrazione.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 549/2004, che istituisce il quadro generale del cielo unico europeo. Il suo articolo 1, paragrafo 1, indica come obiettivi il rafforzamento della sicurezza del traffico aereo, lo sviluppo sostenibile del sistema di trasporto aereo e il miglioramento dell’efficienza globale della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea, a beneficio di tutti gli utenti dello spazio aereo.
Ai fini della decisione sono rilevanti anche le definizioni dell’articolo 2, in particolare:
- "servizi di navigazione aerea";
- "utenti dello spazio aereo";
- "gestione del traffico aereo";
- "servizi di traffico aereo".
Il regolamento n. 550/2004 disciplina la fornitura dei servizi di navigazione aerea. Sono centrali:
- l’articolo 1, che fissa requisiti comuni di sicurezza ed efficienza;
- l’articolo 6, sui requisiti comuni;
- l’articolo 7, sulla certificazione dei fornitori;
- l’articolo 8, sulla designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo;
- gli articoli 14 e 15, sul sistema di tariffazione e sui principi generali delle tariffe a carico degli utenti dello spazio aereo.
La Corte menziona inoltre il regolamento di esecuzione n. 1035/2011, il cui allegato I impone ai fornitori di operare in modo sicuro, efficiente, continuativo e sostenibile e di adottare un sistema di qualità orientato alle esigenze dei diversi utenti.
Questione sottoposta alla Corte
Il giudice austriaco chiede, in sostanza, se il quadro normativo UE sul cielo unico europeo debba essere interpretato nel senso che tutela anche i singoli utenti dello spazio aereo contro il mero danno patrimoniale derivante da una condotta omissiva illecita e colpevole del fornitore di servizi di traffico aereo.
La questione nasce dal diritto nazionale applicabile alla responsabilità della pubblica amministrazione, secondo cui la responsabilità sorge solo se la disposizione violata mira anche a proteggere interessi individuali.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il regolamento n. 549/2004 non persegue soltanto finalità di sicurezza, ma istituisce un quadro armonizzato per una rete paneuropea di rotte e di sistemi di gestione del traffico aereo basati su criteri tecnici, di sicurezza ed efficienza, a beneficio di tutti gli utenti dello spazio aereo.
Quanto ai servizi di traffico aereo, essi sono considerati essenziali per la gestione del traffico aereo e per la possibilità degli utenti di esercitare le loro attività. La Corte richiama che tali servizi comprendono:
- i servizi di controllo del traffico aereo;
- i servizi di informazione di volo;
- i servizi di allarme.
Questi servizi non servono soltanto l’interesse generale alla sicurezza, ma sono funzionali anche all’attività economica degli utenti dello spazio aereo, in particolare dei vettori aerei.
La Corte valorizza poi l’articolo 8 del regolamento n. 550/2004, che impone agli Stati membri di designare un fornitore di servizi di traffico aereo e di definirne diritti e obblighi, subordinando tale soggetto al rispetto dei requisiti comuni e alla certificazione. Rileva inoltre che il regolamento esige continuità del servizio e prevede requisiti relativi alla competenza tecnica, alla qualità, alla responsabilità e alla copertura assicurativa.
Un elemento importante è dato dal sistema di tariffazione: gli articoli 14 e 15 del regolamento n. 550/2004 mostrano che gli utenti dello spazio aereo sostengono il costo economico dei servizi e che le tariffe devono promuovere una fornitura sicura, efficiente, efficace e sostenibile. Da ciò la Corte inferisce che il quadro normativo mira anche a proteggere gli interessi economici di tali utenti.
La Corte richiama la sentenza Skeyes (C‑353/20), nella quale aveva già affermato che le disposizioni dei regolamenti n. 549/2004 e n. 550/2004 possono conferire agli utenti dello spazio aereo diritti che la chiusura dello spazio aereo può pregiudicare. Nel caso odierno, il guasto del server AFTN e la cancellazione dei voli dimostrano il rapporto di dipendenza tra la corretta fornitura dei servizi e la possibilità per le compagnie di svolgere la propria attività.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 549/2004 e l’articolo 8 del regolamento n. 550/2004, letti con le disposizioni di quest’ultimo regolamento sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e sul sistema di tariffazione, devono essere interpretati nel senso che mirano anche a tutelare gli utenti dello spazio aereo dai danni economici causati da un inadempimento colpevole del fornitore di servizi di traffico aereo.
Portata pratica della pronuncia
Per gli operatori del settore aereo, la sentenza conferma che il quadro europeo sul cielo unico non ha una funzione esclusivamente pubblicistica o di sicurezza. Esso può rilevare anche ai fini della protezione degli interessi patrimoniali dei vettori aerei, con possibili riflessi sulle azioni risarcitorie fondate sul diritto nazionale, ove quest’ultimo colleghi la responsabilità alla finalità di tutela della norma violata.
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