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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-490/24

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 febbraio 2026. — Stichting Koskea contro Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NVNV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Obbligo di copertura assicurativa della responsabilità civile per i danni fisici di tutti i passeggeri diversi dal conducente derivanti dalla circolazione di un veicolo – Portata – Incidente stradale che coinvolge un unico veicolo – Danni subiti dal conducente del veicolo a causa dell’intervento di un passeggero nella guida di tale veicolo. — Causa C-490/24

Giurisprudenza europea62024CJ0490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE in un caso in cui un passeggero aveva azionato il freno a mano, provocando l’incidente e i danni al conducente. Secondo la Corte, il fatto che un passeggero interferisca nella guida non trasforma il conducente originario in passeggero ai fini della copertura obbligatoria RC auto. La tutela assicurativa dell’Unione rimane dunque limitata ai passeggeri diversi dal conducente, mentre l’eventuale responsabilità e il risarcimento dei danni al conducente sono rimessi al diritto nazionale.

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE non impone di coprire, tramite l’assicurazione obbligatoria RC auto, i danni subiti dal conducente originario del solo veicolo coinvolto nell’incidente, anche se un passeggero è intervenuto nella guida causando il sinistro.

La questione giuridica

Se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE debba essere interpretato nel senso che la copertura dell’assicurazione obbligatoria RC auto si estende ai danni subiti dal conducente originario quando un passeggero interviene nella guida del veicolo e provoca l’incidente; e, in caso affermativo, se il diritto dell’Unione imponga criteri per stabilire se il conducente abbia perso tale qualità e possa essere considerato passeggero ai fini della tutela assicurativa.

Principio di diritto

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE va interpretato nel senso che il conducente del solo veicolo coinvolto in un incidente non rientra tra i soggetti i cui danni alla persona devono essere coperti dall’assicurazione obbligatoria RC auto, neppure quando un passeggero sia intervenuto nella guida e abbia causato il sinistro. La distinzione fondamentale, ai fini della direttiva, resta quella tra conducente e passeggeri/terzi vittime; la valutazione dell’eventuale responsabilità civile e dell’entità del risarcimento resta invece disciplinata dal diritto nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 1, punto 1, direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 3, direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 5, direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 13, paragrafi 1 e 3, direttiva 2009/103/CE
  • Direttiva 72/166/CEE
  • Direttiva 84/5/CEE
  • Direttiva 90/232/CEE
  • Direttiva 2000/26/CE
  • Direttiva 2005/14/CE

Copertura RC auto e danni al conducente nel caso di intervento del passeggero

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. Il punto centrale è stabilire se, ai sensi della direttiva 2009/103/CE, il conducente originario del solo veicolo coinvolto in un incidente possa ottenere la copertura obbligatoria quando il sinistro è stato provocato dall’intervento di un passeggero nella guida.

Fatti e procedimento principale

ED guidava un furgoncino di un’associazione calcistica quando un ex allenatore, seduto sul sedile posteriore, tirò improvvisamente il freno a mano. Il veicolo sbandò e urtò diversi pilastri; un passeggero morì e ED riportò lesioni gravissime e permanenti. L’associazione aveva sia una polizza RC auto sia un’assicurazione danni per passeggeri e conducente presso la stessa compagnia, poi divenuta Nationale Nederlanden.

La Stichting Koskea, che amministra i beni di ED, chiese il risarcimento alla compagnia. La richiesta fu respinta: secondo l’assicuratore, ED non era coperto né dalla polizza danni né dalla RC auto obbligatoria, poiché quest’ultima non copre i danni del conducente. I giudici di merito olandesi si divisero sulla qualificazione di ED come "conducente" dopo l’intervento del passeggero, e il giudice di cassazione rimise la questione alla Corte di giustizia.

Normativa UE rilevante

La Corte ha interpretato in particolare:

  • il considerando 21 della direttiva 2009/103/CE, sulla protezione dei familiari dell’assicurato, del conducente o di altri responsabili;
  • il considerando 23, relativo alla copertura dei passeggeri e ai limiti delle esclusioni contrattuali;
  • l’articolo 1, punto 1, che definisce il veicolo;
  • l’articolo 3, che impone agli Stati membri di coprire mediante assicurazione la responsabilità civile da circolazione dei veicoli;
  • l’articolo 12, paragrafo 1, che estende la copertura ai danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente;
  • l’articolo 12, paragrafi 2 e 3, che confermano la tutela di familiari, pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati;
  • l’articolo 13, paragrafo 3, sulle clausole che escludano il passeggero che sapeva che il conducente era sotto l’effetto di alcol o sostanze.

È stata richiamata anche l’evoluzione della disciplina, dalla direttiva 72/166/CEE, alla 84/5/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CE e 2005/14/CE, fino alla codificazione nella direttiva 2009/103/CE.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se i danni subiti dal conducente originario debbano essere coperti dall’assicurazione obbligatoria quando un passeggero interviene nella guida del veicolo e provoca l’incidente;
  • in caso positivo, se il diritto dell’Unione imponga criteri per stabilire quando il conducente perda tale qualità e diventi, ai fini assicurativi, un passeggero.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dal testo dell’articolo 12, paragrafo 1, che parla espressamente dei danni alla persona di "qualsiasi passeggero, diverso dal conducente". In linguaggio comune, il conducente è chi si trova al volante o ai comandi del veicolo e ne dirige la marcia; il passeggero è chi viene trasportato a bordo senza dirigerlo.

Sul piano sistematico, la direttiva distingue costantemente il conducente dagli altri occupanti del veicolo e dagli altri utenti della strada. La Corte sottolinea inoltre che l’articolo 12 non disciplina la responsabilità civile né l’importo del risarcimento: questi profili restano regolati dal diritto nazionale. Di conseguenza, il fatto che un passeggero abbia materialmente interferito nella guida e causato il sinistro può incidere sulla responsabilità civile interna, ma non modifica la portata soggettiva della copertura obbligatoria fissata dal diritto dell’Unione.

Quanto alla finalità della direttiva, la Corte osserva che la tutela delle vittime di incidenti è certamente un obiettivo centrale, ma essa non può spingersi fino a consentire che il conducente perda la sua qualità in base a circostanze fattuali accidentali. Un simile esito creerebbe incertezza e sovvertirebbe la distinzione strutturale tra conducente e terzo vittima che fonda il sistema della direttiva. Inoltre, la scelta del legislatore dell’Unione è stata costantemente quella di escludere dalla copertura obbligatoria i danni subiti dal conducente.

Decisione della Corte

La Corte risponde che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE deve essere interpretato nel senso che i danni subiti dal conducente del solo veicolo coinvolto in un incidente stradale non devono essere coperti dall’assicurazione obbligatoria RC auto, anche se un passeggero è intervenuto nella guida del veicolo e ha provocato l’incidente.

La seconda questione non viene esaminata, perché resta assorbita dalla risposta alla prima.

Principio affermato

La tutela assicurativa obbligatoria prevista dalla direttiva 2009/103/CE copre i passeggeri diversi dal conducente, ma non il conducente stesso; l’intervento di un passeggero nella guida non può, di per sé, trasformare il conducente originario in passeggero ai fini della copertura obbligatoria. La possibile responsabilità del passeggero che ha interferito nella guida e il quantum del risarcimento restano materia di diritto nazionale.

Come è indicizzato

Materieassicurazione rc autocircolazione stradaletutela delle vittime di sinistriinterpretazione del diritto ueresponsabilità civile

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