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Sentenza

Sentenza n. 474/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 680/2024 pubbl. il 08/05/2024 RG n. 306/2023, emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202500702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale civile di Reggio Calabria, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per le annualità indicate nella pronuncia. Ha dedotto e documentato la notificazione della sentenza al Ministero, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. L'amministrazione si è costituita depositando documentazione dalla quale risultava che il beneficio era stato accreditato il 12 gennaio 2026, dopo la notificazione del ricorso. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'amministrazione alle spese per soccombenza virtuale e restituzione del contributo unificato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nel corso del giudizio è stata documentata l'integrale soddisfazione della pretesa azionata in ottemperanza mediante l'accredito del beneficio riconosciuto dalla sentenza civile. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, applicando il criterio della soccombenza virtuale: l'esecuzione è avvenuta con ingiustificato ritardo e soltanto dopo la notificazione del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto al docente nella sentenza civile posta in esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio è stato indicato quale presupposto per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa riconosciuta dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, non dovendo più adottare misure esecutive ulteriori.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia reso necessario il processo.
  • L'esecuzione tardiva del giudicato, intervenuta soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza e senza giustificazione, comporta la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio, anche se la domanda principale diviene improcedibile per soddisfazione sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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