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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18135/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava, con cinque motivi, violazioni procedurali e vizi di motivazione in relazione alla sentenza d'appello dell'11 ottobre 2023 che aveva dichiarato estinto per non doversi procedere il capo relativo a bancarotta preferenziale e confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale specifica. Il motivo ritenuto decisivo è l'omesso esame e la mancata verbalizzazione delle conclusioni scritte depositate dalla difesa nell'ambito del rito cartolare previsto dall'art. 23-bis del decreto-legge emergenziale, circostanza che ha impedito il contraddittorio "cartolare" e ha determinato una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarandolo fondato, e perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha rilevato che, nel rito cartolare ex art. 23-bis d.l. emergenziale, la requisitoria e le repliche scritte devono essere annotate e valutate: la Corte territoriale né ha verbalizzato né ha valutato le conclusioni defensive depositate, configurando una totale preterizione che compromette il contraddittorio. Per tali ragioni la sentenza è annullata e gli atti sono trasmessi alla Corte d'appello di Genova per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. (normativa emergenziale sul rito cartolare)

    Introduce il procedimento 'cartolare' in appello: scambio di atti scritti (atto di appello, requisitoria scritta del Procuratore generale, repliche scritte dei difensori). La Corte sottolinea che, pur perdendo l'oralità, il contraddittorio va garantito materialmente tramite l'inserimento e la valutazione delle conclusioni scritte.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La mancata osservanza delle disposizioni sull'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato costituisce nullità di ordine generale; applicata dalla Corte alla omissione della verbalizzazione e alla totale preterizione delle conclusioni difensive nel rito cartolare.

  • art. 599 c.p.p.

    Richiamato per il confronto: disciplina ordinaria della trattazione camerale; la normativa emergenziale modifica le forme ma non l'esigenza di contraddittorio argomentativo.

  • art. 602 c.p.p.

    Richiamato per il confronto: disciplina ordinaria dell'udienza pubblica in appello; la perdita dell'oralità e della pubblicità nel rito cartolare non esime la corte dall'assicurare il contraddittorio cartolare.

  • art. 111, comma 2 Cost.

    Fornisce la copertura costituzionale del contraddittorio argomentativo (diritto di dire e contraddire); la Corte lo invoca per affermare l'essenzialità del contraddittorio anche nella forma cartolare.

  • art. 216 l.f.

    Richiamato nei motivi attinenti alla natura del reato di bancarotta (discussi nei motivi non decidendi); la Corte però ha ritenuto assorbiti tali motivi dal vizio processuale principale.

  • art. 134, 135, 136 c.p.p.

    Norme sulla verbalizzazione e sul contenuto delle udienze: richiamate nei motivi del ricorso come fondamento della censura per omessa verbalizzazione; la Corte ha ritenuto che l'assenza di verbalizzazione nel rito cartolare contribuisce alla nullità generale.

Massime di principio

  • Nel rito cartolare previsto dalla normativa emergenziale, il contraddittorio deve essere garantito in forma scritta: le conclusioni e la requisitoria devono essere inserite e valutate nel fascicolo; la mancata valutazione o mancata verbalizzazione può costituire nullità di ordine generale.
  • La nozione di 'intervento dell'imputato' comprende la partecipazione attiva mediante atti difensivi scritti, non la mera presenza fisica: il giudice deve esplicitare di avere preso in esame e valutato le conclusioni difensive.
  • La nullità derivante dall'omissione delle garanzie difensive nel rito cartolare è deducibile e può essere fatta valere in cassazione; se ricorre tale nullità la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e disporre nuovo giudizio.
  • Per evitare il rischio di nullità, le parti devono attentamente curare il deposito e la tempestiva comunicazione delle conclusioni scritte e, se temono omissioni, richiedere la trattazione orale o la verbalizzazione espressa dell'avvenuto deposito.
  • I vizi di motivazione o di qualificazione del reato in relazione all'elemento soggettivo possono essere sopravanzati da vizi procedurali gravi: quando sussiste una nullità di ordine generale, i profili di merito possono restare assorbiti e il giudizio rinviato per rinnovazione.

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