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Ordinanza

Ordinanza n. 3127/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo manifestamente infondate le doglianze dell’appellante nella sommaria valutazione cautelare. Non è stata concessa alcuna misura cautelare. Le spese del grado cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza con cui il TAR aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo non emergono né il provvedimento amministrativo sostanziale originariamente impugnato né le specifiche doglianze articolate nell’appello; il Consiglio di Stato si è limitato a rilevare che, a una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, le censure dell’appellante apparivano manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nella fase dell’appello cautelare, il giudice valuta le censure con la cognizione sommaria propria della tutela interinale; l’appello può essere respinto quando, già a tale livello di delibazione, le doglianze risultino manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris.
  • La manifesta infondatezza delle censure è sufficiente a escludere la concessione della tutela cautelare in appello, senza necessità di una definizione piena e definitiva delle questioni sostanziali controverse.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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