Sentenza del 26/03/2018 n. 1276 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Prescrizione - Termine quinquennale o termine ordinario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il termine di prescrizione applicabile ai crediti tributari riscossi mediante ruolo. È stato chiarito che il termine decorre dalla notificazione della cartella di pagamento, effettuata secondo i termini previsti dall'art. 25 del d.P.R. 602/1973 o dalle specifiche leggi d'imposta. I tributi locali, qualificabili come prestazioni periodiche, sono soggetti alla prescrizione quinquennale, mentre i tributi erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Il termine breve può convertirsi in quello decennale soltanto in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
La decisione
La sentenza ha distinto il termine di prescrizione in base alla natura del tributo e alla presenza di un titolo giudiziale definitivo: cinque anni per i tributi locali, dieci anni per quelli erariali. La mera iscrizione a ruolo o la notificazione della cartella non determina, di per sé, la conversione del termine breve in quello decennale; tale effetto si verifica solo quando il credito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato o decreto ingiuntivo definitivo. Non essendo indicati gli estremi del caso concreto e l'esito formale del dispositivo, non è possibile stabilire se abbia prevalso il ricorrente o il resistente.
Norme richiamate
Art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina i termini per la notificazione della cartella di pagamento; la prescrizione del credito decorre dalla notificazione della cartella, nel rispetto anche dei termini previsti dalle singole leggi d'imposta.
Norme sulle singole leggi d'imposta
I termini di notificazione della cartella possono essere stabiliti dalla disciplina specifica del tributo dovuto.
Massime di principio
- Per determinare la prescrizione di un credito riscosso mediante ruolo occorre individuare la natura del tributo e verificare la data di notificazione della cartella di pagamento.
- I tributi locali, essendo normalmente prestazioni periodiche, si prescrivono in cinque anni, salvo atti interruttivi validamente notificati.
- I tributi erariali sono soggetti, in via generale, alla prescrizione ordinaria decennale.
- La notifica della cartella non trasforma automaticamente un termine quinquennale in decennale.
- La conversione del termine breve in quello decennale opera soltanto in presenza di un titolo giudiziale definitivo, come una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo non più opponibile.
- Per valutare l'intervenuta prescrizione è necessario ricostruire cronologicamente la notifica della cartella e tutti gli eventuali atti successivi idonei a interrompere il termine.
Testo integrale
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