Cassazione Penale, Sentenza n. 43212/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) per essersi appropriato e venduto unautovettura in comproprieta con il fratello, e di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 c.p.) per avere attestato falsamente a un pubblico ufficiale che la firma sul modulo di cessazione circolazione per esportazione fosse del fratello. In cassazione il difensore denunciava: vizi della perizia sulla capacita di stare in giudizio; errata applicazione dellart. 646 per la mancanza del requisito dellaltruita del bene (intestazione formale frutto di accordo fra fratelli e uso di risorse del ricorrente); assenza degli elementi soggettivi e oggettivi del reato; e, quanto al presunto falso, contestava la natura di atto pubblico del modulo, la diversa collocazione delle firme e linsufficienza di prove sulla volonta di falsificare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per la morte dellimputato, attestata in atti. In applicazione del principio consolidato, la morte dellimputato prima del passaggio in giudicato estingue il reato e determina la cessazione sia del rapporto processuale penale sia del rapporto processuale civile instaurato nel processo penale; di conseguenza vengono meno anche le statuizioni civilistiche richieste nella fase penale.
Norme richiamate
Riferito quale norma del reato di appropriazione indebita: richiede la prova della altruita del bene e degli elementi oggettivo e soggettivo (animus appropriandi). Nel ricorso si contestava lapplicazione per lassegnazione formale della proprietà fra fratelli e lutilizzo di risorse del ricorrente
Falso ideologico in atto pubblico: la Corte ha valutato la contestazione relativa alla natura dellatto e alla prova della volonta di falsificazione, oggetto di doglianza in cassazione
Giurisprudenza: sez. 3 Sent. n. 47894 del 23/03/2017
La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, che del rapporto processuale civile nel processo penale, e determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche
Principio richiamato per affermare lestinzione del reato per morte dellimputato e la conseguente estinzione delle pretese civili instaurate nel processo penale
Massime di principio
- La morte dellimputato prima del passaggio in giudicato estingue il reato e comporta lannullamento senza rinvio della sentenza impugnata; le domande civili formulate nel processo penale cessano con la morte, ma possono sopravvivere azioni civili autonome separate
- In casi di contestata appropriazione indebita occorre provare l'altruita del bene, oltre agli elementi oggettivi e soggettivi del reato: l'intestazione formale non basta se esistono accordi o apporto economico del presunto autore
- Per il reato di falso in atto pubblico è necessario che l'atto sia qualificabile come pubblico e che sia dimostrata la volontà di attestare il falso; la rilevanza della collocazione e della leggibilita delle firme può influenzare la valutazione della falsità
- Le questioni di capacita di stare in giudizio richiedono perizia completa e coerente: una valutazione peritale parziale o con discrasie può essere motivo di censura, ma lintervento deve essere tempestivo e adeguatamente documentato
- Quando la sentenza penale non può più formarsi in rapporto al defunto, le parti civili devono valutare la possibilità di esperire separatamente l'azione civile per ottenere risarcimento patrimoniale e non patrimoniale
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