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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00268/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalle persone offese contro l'ordinanza del Tribunale di Ancona resa sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p. avverso l'archiviazione. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagati)

La controversia

Nel procedimento penale a carico di più persone, il Gip del Tribunale di Ancona aveva disposto l'archiviazione e il Tribunale, investito del reclamo ex art. 410-bis c.p.p., aveva rigettato il reclamo con ordinanza del 30 settembre 2025. Alcune persone offese hanno quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per difetto di integrazione del contraddittorio nel giudizio di reclamo. La Corte, tuttavia, ha rilevato che l'ordinanza resa sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p. è espressamente qualificata dalla legge come non impugnabile; ha aggiunto che non ricorreva alcuna ipotesi di manifesta abnormità del provvedimento, né tale evenienza era stata dedotta. Ha infine precisato che la dedotta violazione del contraddittorio può essere fatta valere mediante richiesta di revoca davanti al medesimo giudice che ha emesso l'ordinanza, e non tramite ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 410-bis c.p.p.

    ordinanza non impugnabile

    l'ordinanza con cui il Tribunale decide sul reclamo avverso l'archiviazione non è impugnabile per legge; l'eventuale vizio sul contraddittorio non si fa valere con ricorso per cassazione

  • art. 111 Cost.

    la garanzia del ricorso in cassazione riguarda le sentenze e non si estende alle ordinanze non impugnabili rese nel procedimento di reclamo ex art. 410-bis c.p.p.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    il ricorso è stato deciso in camera di consiglio ai sensi della disciplina sul filtro di ammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'ordinanza del Tribunale che decide sul reclamo avverso il provvedimento di archiviazione ex art. 410-bis c.p.p. è espressamente non impugnabile, sicché il ricorso per cassazione proposto contro di essa è inammissibile.
  • L'unica eccezione alla non impugnabilità è la manifesta abnormità del provvedimento, che deve risultare in concreto; in mancanza, il controllo di legittimità resta precluso.
  • Le eventuali violazioni di legge relative all'integrazione del contraddittorio nel reclamo ex art. 410-bis c.p.p. non si denunciano con ricorso per cassazione, ma mediante istanza di revoca al medesimo giudice che ha emesso l'ordinanza.
  • L'art. 111 Cost. non consente di superare il divieto di impugnazione quando il provvedimento impugnato è un'ordinanza non impugnabile e non una sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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