Cassazione Penale, Ordinanza n. 10928/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione proposta contro una precedente sentenza di condanna, già parzialmente riformata in appello. Ha dedotto: 1) violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che l'ordinanza fosse generica, contraddittoria e avesse omesso fatti decisivi; 2) erronea applicazione della disciplina della revisione, per non avere considerato la portata di alcuni elementi documentali e tecnici indicati come trust, perizie e documentazione contabile; 3) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, per il mancato esame di testimoni e funzionari indicati nell'istanza; 4) errore di fatto e travisamento della prova; 5) mancato rispetto dell'onere di specificazione, assumendo di avere indicato con precisione i passaggi viziati della motivazione. Successivamente sono state presentate istanze di partecipazione personale all'udienza e di discussione orale, nonché motivi nuovi, ma la Corte ha ritenuto non ammissibili sia la partecipazione personale sia la discussione orale nel rito camerale ex art. 610, comma 1, c.p.p., e ha escluso la valutabilità dei motivi nuovi perché eccedenti i motivi originari e idonei ad ampliare il petitum oltre i termini di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi originari fossero privi di specificità, assertivi e non idonei a confrontarsi con la motivazione della Corte d'appello, che era stata considerata logica, congrua e corretta in diritto. Ha inoltre escluso la possibilità per il rito camerale ex art. 610, comma 1, c.p.p. di consentire la partecipazione personale del ricorrente o la discussione orale del difensore. I motivi nuovi sono stati dichiarati non valutabili perché non costituivano mero sviluppo dei motivi principali, ma introducevano censure nuove e tardive. Quanto al merito, la Corte ha ribadito che in sede di revisione il giudice della fase preliminare valuta solo l'idoneità astratta delle prove nuove a determinare un proscioglimento, non una rivalutazione del merito, e che elementi già valutati, mere riletture documentali, questioni di diritto o generici elenchi di testimoni non integrano "nuove prove". Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il rito camerale davanti alla Settima Sezione penale non consente né la partecipazione personale del ricorrente né la discussione orale del difensore.
Delimita la fase preliminare del giudizio di revisione, in cui il giudice verifica l'ammissibilità dell'istanza e la capacità dimostrativa astratta delle prove dedotte.
Costituiscono il parametro del possibile esito proscioglitivo che le nuove prove devono essere astrattamente idonee a sostenere nel giudizio di revisione.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa, potrebbe escludere la sanzione pecuniaria; nel caso concreto la sanzione è stata applicata.
Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi
I motivi nuovi in impugnazione devono restare collegati ai motivi principali e non possono ampliare tardivamente il petitum.
Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone
Conferma il limite alla proponibilità di motivi nuovi sganciati dai motivi originari.
Sez. 1, n. 46950 del 2/11/2004, Sisic
Ulteriore conferma dell'inammissibilità di motivi nuovi che introducano censure non tempestive e non riconducibili ai motivi iniziali.
Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G.
L'ampliamento tardivo del thema decidendum con motivi nuovi determinerebbe un'irragionevole estensione dei tempi del processo.
Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, dep. 2014, Molinar
In revisione, nella fase preliminare, il giudice valuta l'idoneità astratta dei nuovi elementi a incidere sul giudizio di colpevolezza, senza anticipare il merito.
Sez. 4, n. 18196 del 10/01/2013, Sioli
La manifesta inidoneità delle ragioni poste a fondamento della revisione può giustificarne l'inammissibilità.
Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli
La valutazione preliminare di revisione riguarda la capacità astratta delle prove nuove di incidere sul giudicato, riservando al merito la verifica effettiva.
Sez. VI, n. 18338 del 10/03/2003 Cc., dep. 2003, Cesarano
La revisione non è una impugnazione tardiva per riproporre ciò che non fu dedotto nel processo definitivo, ma richiede nuovi elementi estranei al giudicato.
Sez. VI, n. 32384 del 18/06/2003 Cc., dep. 2003, Fasiello
La revisione non può fondarsi su una diversa valutazione del dedotto o su una nuova disamina del deducibile, ma solo su elementi nuovi estranei al processo concluso.
Sez. 1, n. 3924 del 06/10/1993, La Brocca
Le prove testimoniali invocate in revisione devono avere forza idonea a sovvertire il quadro accusatorio e deve esserne indicata la sopravvenienza rispetto al giudicato.
Sez. I, n. 6186 del 30/11/1995, dep. 1996, Suarez
L'istanza di revisione deve contenere elementi nuovi, congrui e affidabili, quantomeno astrattamente idonei a incidere nel successivo giudizio rescissorio.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità, per verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di revisione, la fase preliminare non consente una rivalutazione piena del merito: il giudice deve verificare solo se i nuovi elementi dedotti siano, in astratto, idonei a determinare un proscioglimento, senza anticipare il giudizio rescissorio.
- Non integra "nuova prova" ai fini della revisione la mera rilettura di documenti già prodotti, la riproposizione di questioni di diritto o una critica alla valutazione delle prove già esaminate nel giudizio di cognizione.
- L'istanza di revisione deve essere specifica: non basta elencare documenti, testimoni o doglianze, ma occorre indicare con precisione il contenuto dei nuovi elementi, la loro sopravvenienza o non emersione nel giudizio precedente e la loro concreta capacità di incidere sul giudicato.
- La richiesta di escussione di testimoni in revisione è ammissibile solo se le deposizioni proposte siano puntualmente descritte e sorrette da una chiara indicazione della loro decisività e della ragione della loro mancata deduzione nel giudizio di cognizione.
- I motivi nuovi in cassazione devono restare nei confini dei motivi originari e non possono ampliare tardivamente il petitum introducendo censure nuove e autonome.
- Il rito camerale ex art. 610, comma 1, c.p.p. davanti alla Settima Sezione penale non contempla la partecipazione personale del ricorrente né la discussione orale del difensore.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di assenza di colpa, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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