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Ordinanza

Ordinanza n. 3266/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- del 15 dicembre 2025, con il quale è stata disposta la chiusura e contestuale archiviazione del procedimento di verifica della decadenza del Permesso di Costruire n. -OMISSIS-, ritenendo il titolo edilizio ancora valido ed efficace.

Giustizia amministrativa202600640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: provvedimento comunale di chiusura e archiviazione del procedimento di verifica della decadenza di un permesso di costruire relativo a lavori di ampliamento di un edificio esistente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (soggetto interessato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento comunale che aveva ritenuto ancora valido ed efficace il permesso di costruire, anche in virtù di proroghe straordinarie previste dalla legge. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare e la conferma della misura da parte del Consiglio di Stato, il ricorrente ha proposto istanza ex art. 59 c.p.a., lamentando la violazione del comando cautelare, che consentiva esclusivamente gli interventi necessari al consolidamento e alla messa in sicurezza del cantiere. Secondo il ricorrente, la controinteressata aveva invece proseguito lavorazioni edilizie costruttive non riconducibili a mere esigenze conservative e preventive. Dagli atti risultavano realizzate strutture portanti, murature perimetrali, opere di posa del cappotto d’isolamento e parte dell’intonachino; inoltre, il Comune aveva rilevato la formazione di due organismi edilizi autonomi conseguente a frazionamenti catastali e vendite di terreni in lotti, prospettando una possibile lottizzazione cartolare o negoziale. Il Comune, pur avendo diffidato la controinteressata a limitare gli interventi alle opere necessarie alla sicurezza e pur avendo ricevuto sollecitazioni, non aveva svolto adeguate verifiche né adottato provvedimenti. All’esito dei lavori non risultavano, tuttavia, rischi attuali di crollo o problemi di sicurezza del cantiere.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza ex art. 59 c.p.a. per assicurare l’osservanza delle ordinanze cautelari precedentemente adottate e confermate in appello. Ha ordinato l’immediata cessazione di ogni attività edilizia presso il cantiere e il divieto assoluto di ulteriori lavorazioni, imponendo al Comune di esercitare la necessaria vigilanza e di adottare, ove ne ricorrano i presupposti, i provvedimenti sanzionatori di competenza. Il TAR ha precisato che, in caso di inerzia, potrà essere nominato, su richiesta di parte, un commissario ad acta. È stata invece respinta la richiesta di ripristino o demolizione delle opere già eseguite dopo l’ordinanza cautelare. In applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., richiamato dall’art. 59 c.p.a., l’ottemperanza alle ordinanze cautelari deve limitarsi alla determinazione di modalità esecutive transitorie e reversibili, senza anticipare né condizionare la decisione definitiva di merito; la demolizione avrebbe invece prodotto effetti non reversibili e potenzialmente anticipatori della tutela finale. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica territorialmente competente per gli eventuali ulteriori accertamenti. Il Comune e la controinteressata sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di euro 1.000,00 oltre IVA e accessori in favore del ricorrente per la fase processuale.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    istanza ex art. 59 c.p.a. per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione e l’osservanza delle proprie ordinanze cautelari, determinando le misure necessarie a garantirne il comando.

  • art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.

    determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano

    La disciplina dell’ottemperanza agli altri provvedimenti del giudice amministrativo, comprese le ordinanze cautelari, impone modalità esecutive transitorie e reversibili, senza anticipare o condizionare la decisione definitiva di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’istanza ex art. 59 c.p.a. può essere accolta quando l’attività amministrativa o privata successiva a un’ordinanza cautelare comprometta l’effettività del comando giudiziale; il giudice può ordinare la cessazione delle attività incompatibili e imporre all’amministrazione specifici obblighi di vigilanza e controllo.
  • Quando un’ordinanza cautelare autorizza eccezionalmente interventi materiali per il consolidamento e la messa in sicurezza di un cantiere, tali interventi devono essere strettamente necessari e proporzionati alla finalità conservativa e preventiva, non potendo trasformarsi in prosecuzione dell’attività edilizia sostanziale.
  • L’ottemperanza alle ordinanze cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 114, comma 4, lett. c), c.p.a., deve produrre effetti transitori e reversibili e non può anticipare o condizionare la decisione di merito; per tale ragione, in questa fase, non è di regola possibile ordinare demolizioni o ripristini irreversibili delle opere contestate.
  • L’inerzia dell’amministrazione nell’esercizio della vigilanza imposta da un’ordinanza cautelare può giustificare l’adozione di misure esecutive giudiziali e, in caso di ulteriore mancata esecuzione, la nomina di un commissario ad acta su richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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