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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31384/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti, con un atto comune, hanno dedotto un solo motivo di ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione della sentenza di appello nella parte in cui non aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. Sostenevano che il termine prescrizionale del delitto contestato non fosse stato correttamente calcolato, in particolare in relazione agli atti interruttivi e ai periodi di sospensione intervenuti. La Corte ha esaminato il tema della prescrizione richiamando il principio secondo cui, quando il difensore aderisce all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dalle Camere penali e il giudice rinvia la trattazione, il rinvio comporta la sospensione del corso della prescrizione fino alla successiva udienza, senza applicazione del limite massimo di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma 1, n. 3, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo dedotto, osservando che la Corte di appello aveva correttamente calcolato il termine di prescrizione del delitto di ricettazione, tenendo conto degli atti interruttivi e delle sospensioni intervenute. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto oggetto di contestazione; la Corte richiama il corretto calcolo della prescrizione in relazione a tale reato.

  • art. 159, comma 1, n. 3, c.p.

    Nel caso di rinvio disposto per adesione del difensore all'astensione collettiva, la sospensione della prescrizione opera fino alla celebrazione dell'udienza successiva e non si applica il limite massimo di sessanta giorni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla prescrizione è manifestamente infondata se la sentenza impugnata ha correttamente computato il termine prescrizionale tenendo conto degli atti interruttivi e delle sospensioni legalmente rilevanti.
  • Quando il difensore aderisce all'astensione collettiva dalle udienze e il giudice rinvia la trattazione, il rinvio determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla successiva udienza, senza che operi il limite massimo di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma 1, n. 3, c.p.
  • La deduzione di un erroneo calcolo della prescrizione non è idonea a superare la declaratoria di inammissibilità del ricorso se risulta smentita dal corretto computo dei termini compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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