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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28331/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da De Lorenzo. Il ricorrente deduceva errata applicazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che il silenzio tenuto dall'imputato nell'interrogatorio di garanzia, riguardo ai rapporti con Pantaleone Mancuso, configurasse colpa grave e avesse contribuito concausalmente al mantenimento della detenzione cautelare.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e quindi ha confermato l'esito favorevole a De Lorenzo. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo che censurava la valutazione della Corte di appello circa l'irrilevanza del silenzio. La decisione ha richiamato la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 188/2021 che ha riformulato l'ultimo periodo dell'art. 314 c.p.p., stabilendo che l'esercizio del diritto di non rispondere (art. 64, c.3, lett. b) non incide sul diritto alla riparazione, e ne ha dedotto che il silenzio dell'indagato non può di per sé costituire elemento ostativo al riconoscimento della riparazione. La Corte ha inoltre ribadito i criteri che il giudice della riparazione deve seguire: valutazione ex ante e autonoma di tutti gli elementi probatori disponibili per accertare se il comportamento dell'interessato abbia contribuito a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato (colpa grave), con esclusione di una valutazione sulla responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.

    La Corte interpreta la norma nella versione successiva al d.lgs. n. 188/2021 nel senso che il silenzio dell'indagato/imputato durante interrogatorio o esame non può, di per sé, escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; il giudice deve valutare complessivamente gli elementi probatori per verificare l'eventuale esistenza di colpa grave.

  • d.lgs. n. 188 del 8/11/2021

    Ha modificato l'art. 314 c.p.p. per adeguare il diritto interno alla Direttiva (UE) 2016/343; impedisce che l'esercizio del diritto al silenzio sia considerato, di per sé, ostativo al riconoscimento della riparazione.

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Fonte europea richiamata a supporto della riforma normativa: mira a rafforzare la presunzione di innocenza e i diritti procedurali di indagati e imputati, incluso il diritto al silenzio e alla presenza in dibattimento.

  • art. 64, comma 3, lettera b) cod. proc. pen.

    Norma che riconosce all'imputato la facoltà di non rispondere; la Corte rileva che l'esercizio di tale facoltà non può essere usato automaticamente per ricondurre la responsabilità morale dell'imputato a colpa grave ai fini della riparazione.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. n. 188/2021, il silenzio dell'indagato/imputato nel corso dell'interrogatorio non può, da solo, escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
  • Il giudice della riparazione valuta ex ante e in via autonoma tutti gli elementi probatori disponibili per stabilire se il comportamento dell'interessato abbia concretamente contribuito a creare la falsa apparenza della commissione di un reato (colpa grave).
  • Non si tratta di accertare la responsabilità penale, ma solo se il comportamento del ricorrente abbia fornito motivo plausibile per il provvedimento restrittivo; ciò richiede motivazione adeguata e congrua basata su elementi concreti.
  • Elementi investigativi utilizzabili nella fase delle indagini possono essere considerati in sede di riparazione purché non siano stati espressamente esclusi in dibattimento.
  • Il silenzio combinato con altri comportamenti attivi (es. menzogne, occultamento di prove, condotte esterne che aggravano il quadro indiziario) potrebbe comunque rilevare come fattore che contribuisce a configurare colpa grave; la mera astensione dal rispondere, invece, non è sufficiente.

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