Cassazione Penale, Sentenza n. 13290/2026 del 10/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna lamentando l'omessa motivazione in ordine alla esclusione della circostanza aggravante dell'uso di un'arma con riferimento alle rapine contestate ai capi B, C, D, E e G; in appello l'aggravante era stata trattata solo con riferimento ai capi A e F (per il capo F l'aggravante era stata esclusa). Inoltre il ricorrente deduceva la mancata applicazione della circostanza attenuante costituzionale della "lieve entità" (sent. Corte cost. n.86/2024) rispetto ai capi E ed F. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi: ha ritenuto fondato il primo motivo (omessa motivazione sull'aggravante per i capi B, C, D, E, G) e ha annullato la sentenza limitatamente a quella circostanza per quei capi, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame; ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo (richiesta dell'attenuante della lieve entità) perché tale questione non era stata devoluta all'appello e quindi non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'accertamento e alla valutazione dell'aggravante dell'uso di una pistola con riferimento ai reati contestati ai capi B, C, D, E e G, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna e l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi B), C), D), E), F) e G) sono state dichiarate irrevocabili
Norme richiamate
Riferimento alla norma che disciplina il reato di rapina e le aggravanti; la Corte ha valutato i profili aggravanti (in particolare il terzo comma, n.1, relativo all'uso di armi) e ha ritenuto omessa la motivazione sulla sua applicazione per alcuni capi
art. 628, terzo comma, n.1 cod. pen. (circostanza aggravante dell'uso di arma)
La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia motivato adeguatamente l'applicazione/ esclusione di tale aggravante per i capi B, C, D, E e G, motivo per cui la pronuncia è stata annullata e rinviata per nuovo esame
Sentenza della Corte costituzionale n.86/2024
La pronuncia costituzionale ha introdotto o chiarito l'applicabilità dell'attenuante della "lieve entità"; tuttavia la Corte di cassazione ha ritenuto che tale questione non fosse stata dedotta in appello e dunque non potesse essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità
Principio del limite del devolutum (giurisprudenza di legittimità)
richiamata nella sentenza come giurisprudenza (sez. 5, n.1342 del 30/10/2025, Cananzi, Rv. 289191 – 02)
La Corte ha richiamato il principio per cui la Corte di cassazione non può essere investita, in sede di gravame, di questioni di merito non precedentemente devolute in appello; i vizi della motivazione che implicano indagini di merito non possono essere dedotti per la prima volta in Cassazione, salvo questioni di legittimità pure e non connesse ad accertamenti di fatto
Massime di principio
- La Corte d'appello è tenuta a rispondere con motivazione puntuale a tutte le censure effettivamente sollevate nell'atto di impugnazione; l'omissione di pronuncia su una circostanza aggravante dedotta dall'appellante può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame
- La Cassazione verifica la correttezza e la completezza della motivazione rispetto alle questioni devolute: omissioni di motivazione su elementi decisivi (es. uso di arma) configurano vizi che giustificano annullamento con rinvio
- Non è consentito introdurre in Cassazione per la prima volta censure che implichino accertamenti di merito; questioni nuove, anche se derivanti da successiva giurisprudenza o sentenze costituzionali, devono essere proposte già in primo o secondo grado per essere esaminate
- Se la Cassazione annulla solo la valutazione di un'aggravante ma conferma l'affermazione di responsabilità, il processo in sede di rinvio si concentrerà esclusivamente sulla circostanza annullata e sulle sue eventuali conseguenze sul trattamento sanzionatorio
- Le decisioni costituzionali che incidono su circostanze attenuanti o aggravanti devono essere tempestivamente invocate nei gradi di giudizio competenti; in caso contrario il loro esame può essere precluso in Cassazione per carenza del devolutum
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