Ordinanza n. 2024/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento previa sospensiva e adozione di ogni idonea misura cautelare - della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18.02.2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato la ricorrente alla posizione n. 4.064 (idonea non vincitore) e non nella superiore posizione n. 660 (vincitore), e/o nella corretta posizione superiore rispetto a quella illegittimamente attribuitole a causa della illegittima, illogica ed errata valutazione di ben 2 quesiti contenuti nella prova scritta; - dell’esito della prova concorso della ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 25.5 e non con il corretto e legittimo e logico punteggio di 27.5; - delle domande n. 21 e n. 33 della prova scritta sottoposta alla ricorrente il giorno 24.10.2025 alle ore 8:00 del mattino; - di ogni verbale di Commissione di Valutazione; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e conseguenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento del diritto della ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta; nonché per la condanna della P.A. a modificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente da 25,5 a 27,5; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a., della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’inserimento all’interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio relativo alla prova scritta di 27,5; nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento (recte: risarcimento) del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dalla ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, nella parte relativa al punteggio e al posizionamento della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso, pubblicata il 18 febbraio 2026, contestando l'attribuzione del punteggio di 25,5 nella prova scritta e il conseguente collocamento alla posizione n. 4.064, quale idonea non vincitrice, anziché in una posizione utile tra i vincitori. Ha dedotto l'illegittima, illogica ed erronea valutazione di due quesiti della prova scritta, identificati nei quesiti n. 21 e n. 33, sostenendo che il punteggio corretto avrebbe dovuto essere pari a 27,5. Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, l'accertamento del diritto alla corretta valutazione della prova, la modifica del punteggio e il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, del danno da lesione dell'affidamento.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha confermato quanto già disposto provvisoriamente con il decreto monocratico n. 1460 del 6 marzo 2026. Ha ordinato all'amministrazione di attribuire un punto in relazione al quesito n. 33 e di procedere al conseguente nuovo posizionamento della ricorrente, con riserva, nella graduatoria. La domanda cautelare è stata quindi accolta parzialmente, nei limiti indicati, senza statuire definitivamente sulla correttezza della contestazione relativa al quesito n. 21 né sulle domande di annullamento e risarcimento nel merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 17 novembre 2026.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda e la decisione cautelare.
È richiamato dalla ricorrente a fondamento della domanda di risarcimento del danno in forma specifica e, subordinatamente, del danno da lesione dell'affidamento; tali domande non sono definite dall'ordinanza cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione la riassegnazione provvisoria del punteggio relativo a una prova concorsuale e il conseguente nuovo posizionamento in graduatoria con riserva, quando ritenga allo stato fondata la contestazione relativa alla valutazione di uno dei quesiti.
- L'accoglimento cautelare limitato alla rivalutazione di uno specifico quesito non comporta la definizione delle ulteriori contestazioni sulla prova né delle domande di annullamento e risarcimento, che restano riservate alla decisione di merito.
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