Cassazione Civile, Ordinanza n. 40956/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 1992. La controversia era già passata per un precedente giudizio di legittimità e per un rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto l’appello dell’Erario. Avverso tale decisione il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il ricorrente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018 e l’avvenuto pagamento delle somme dovute; non risulta presentata alcuna istanza di trattazione entro il termine previsto dalla norma.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e dell’assenza di una istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. In applicazione dell’art. 6, comma 13, quarto periodo, del D.L. n. 119/2018, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Quanto alle spese, ha applicato la regola speciale prevista dalla stessa disposizione, ponendole a carico della parte che le aveva anticipate, e ha quindi compensato le spese di lite nel dispositivo.
Norme richiamate
La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 comporta la dichiarazione di estinzione del processo, ove risulti intervenuta la definizione agevolata.
Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è stata definita in via agevolata ai sensi della normativa speciale e non viene presentata tempestivamente istanza di trattazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La definizione agevolata del contenzioso, accompagnata dal pagamento delle somme dovute, preclude la prosecuzione del processo in assenza di una espressa volontà di riassunzione o trattazione entro il termine fissato dalla legge.
- La disciplina speciale sulla definizione agevolata prevale sulla decisione del merito e determina la chiusura del giudizio con regolazione delle spese secondo la previsione normativa specifica.
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