Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22194 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

S.F., dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la banca B.C., aveva percepito dall'INPS prestazioni del Fondo di solidarietà del settore creditizio negli anni 2002-2005. Sulle somme aveva subito ritenute IRPEF per complessivi 26.269,88 euro e chiedeva il rimborso del 50%, sostenendo che le prestazioni dovessero essere assoggettate alla tassazione separata prevista per il TFR. La controversia in cassazione riguardava unicamente la decadenza: l'Agenzia contestava che il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso potesse decorrere dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia UE del 16 gennaio 2008, anziché dalla data in cui le ritenute erano state effettuate.

La decisione

La Cassazione ha accolto l'unico motivo dell'Agenzia, applicando il principio delle Sezioni Unite n. 13676/2014: il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorre dal versamento o dalla ritenuta anche quando l'imposta sia stata pagata in base a una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto UE. Poiché la richiesta di rimborso era stata presentata il 9 giugno 2009, oltre 48 mesi dopo le ritenute cui si riferiva, la domanda era decaduta. La Corte ha cassato la sentenza della CTR, che aveva riconosciuto il rimborso per il 2004 e il 2005 facendo decorrere il termine dalla pronuncia europea, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Spese del giudizio di cassazione compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia

    Il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento o della ritenuta, anche se solo in seguito una pronuncia della Corte di giustizia chiarisce l'incompatibilità della norma fiscale nazionale con il diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • Una successiva pronuncia della Corte di giustizia UE che riconosca l'incompatibilità di una norma nazionale non riapre i termini già scaduti per chiedere il rimborso di un'imposta: la retroattività della pronuncia incontra il limite dei rapporti ormai esauriti per decadenza o prescrizione.
  • Per le richieste di rimborso soggette all'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, occorre calcolare il termine di 48 mesi dalla data del versamento o della ritenuta, non dalla data in cui il contribuente abbia acquisito certezza giuridica sulla spettanza del rimborso.
  • La scadenza dei termini di decadenza tutela la certezza del diritto e può rendere definitiva la situazione tributaria, anche quando la pretesa di rimborso si fondi su un successivo chiarimento del diritto europeo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.