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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13490/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili è rimasta quindi definitivamente respinta.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati oggetto di due sentenze irrevocabili. Secondo la difesa, i fatti avrebbero dovuto essere unificati sotto il vincolo della continuazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che le condotte erano state commesse in un arco temporale compreso tra giugno 2019 e luglio 2020 e presentavano una evidente disomogeneità: in un caso si trattava della cessione di un ingente quantitativo di marijuana, nell'altro di reiterate cessioni di cocaina. Tale differenza, unita alla distanza temporale e alla mancanza di una preordinazione riconoscibile anche in astratto, escludeva il presupposto della continuazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Richiamato come base normativa dell'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte esclude che nel caso concreto ne ricorrano i presupposti, in assenza di una preordinazione unitaria dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    Norma applicata per la condanna del ricorrente, a seguito della declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede che i reati siano riconducibili, anche in via astratta, a un medesimo disegno criminoso preordinato; la semplice reiterazione di condotte illecite non è sufficiente.
  • Ai fini dell'art. 671 c.p.p., la disomogeneità delle condotte e la distanza temporale tra i fatti possono escludere la configurabilità della continuazione.
  • La reiterazione di reati non può essere confusa con istituti diversi come recidiva, abitualità, professionalità nel reato o tendenza a delinquere, che rispondono a una logica distinta rispetto alla continuazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, salvo esoneri, il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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