Cassazione Penale, Sentenza n. 51197/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rigoli: unico motivo di ricorso per aspecificità relativo al vizio di motivazione e alla mancata considerazione della sua ridotta capacità e della sussistenza del dolo. Murro: cinque motivi per violazione di legge e difetto di motivazione: 1) la cessione dell'azienda sarebbe conseguenza del dissesto (causato dal fallimento del principale cliente San Raffaele) e non causa del fallimento; 2) incongruità del prezzo di cessione in relazione alla consistenza e obsolescenza dei beni e contestazione che i dipendenti non sarebbero stati ceduti contestualmente; 3) errore sull'elemento soggettivo: assenza del dolo e intento di salvare l'impresa; 4) censura sulla determinazione della pena e mancata valutazione del fallimento del San Raffaele; 5) invocazione della normativa sulla giustizia riparativa (d.lgs. n.152/2022) e rilievo del pagamento di €10.000 da parte di un coimputato alla curatela
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Rigoli: inammissibile per aspecificità perché il ricorso non ha confutato le argomentazioni della Corte d'appello, che aveva rilevato l'assenza di prove sulla ridotta capacità e aveva valorizzato le dichiarazioni del Rigoli che riconoscevano la consapevolezza degli obblighi connessi alla carica. Murro: inammissibile nel complesso; il primo e il terzo motivo sono irrilevanti perché, ai fini del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il fallimento non costituisce l'evento centrale e non è necessario dimostrare un nesso eziologico tra cessione e fallimento; il secondo motivo è infondato perché la Corte aveva accertato la cessione dell'intero complesso aziendale a Escape Technology 2 a corrispettivo incongruo e il mancato introito della somma nel patrimonio fallito; il quarto è inammissibile perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è motivata (pena prossima al minimo edittale con attenuanti generiche); il quinto è aspecifico e la disciplina sulla giustizia riparativa non era applicabile alla data della sentenza impugnata e del resto il pagamento del coimputato non incideva sull'accertamento della responsabilità. In conclusione i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati in solido alle spese processuali e ciascuno al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferito per affermare che la norma punisce l'imprenditore che "ha distratto" beni e non chi ha causato l'insolvenza; quindi l'elemento causale rispetto al fallimento è irrilevante rispetto alla fattispecie della distrazione patrimoniale
art. 223, comma 1 legge fallimentare
Richiamata insieme all'art. 216 per sostenere la stessa interpretazione relativa all'autonomia della condotta distrattiva rispetto alla causalità del fallimento
Richiamati in relazione alla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e all'obbligo di motivazione rispetto agli elementi utilizzati per la graduazione
d.lgs. n. 152 del 2022 (giustizia riparativa)
Citato dai ricorrenti per invocare effetti sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la disciplina non applicabile ratione temporis alla sentenza impugnata e, comunque, non idonea a modificare l'accertamento della responsabilità in assenza di specifici effetti operativi
legge n. 134 del 2021, art. 1, comma 18 (delega per giustizia riparativa)
Richiamata per illustrare l'origine normativa della riforma sulla giustizia riparativa e per motivare l'inapplicabilità temporale delle disposizioni invocate dai ricorrenti
Massime di principio
- Per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la rilevanza penale si concentra sulla 'distrazione' di beni: non è necessario provare che la condotta abbia causato il fallimento; il fallimento può essere solo la condizione obiettiva ma non l'evento tipico su cui si fonda la responsabilità
- Il dolo richiesto è un dolo generico consistente nella consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a finalità diverse da quelle di garanzia per i creditori; non è richiesto lo scopo di causare il dissesto o la consapevolezza dello stato di insolvenza
- La congruità del prezzo e il valore economico dei beni non escludono automaticamente la responsabilità: anche la cessione di beni di modesto valore può integrare il reato se il corrispettivo non confluisce nell'attivo sociale o se la cessione configura una sottrazione patrimoniale rilevante per i creditori
- Le valutazioni sul trasferimento dell'azienda o di elementi aziendali sono compiute in base alla valutazione complessiva dei fatti (continuità di attività, uso di marchio, rapporti contrattuali, soggetti coinvolti); formalità isolate (es. momento dell'assunzione dei dipendenti) possono essere considerate irrilevanti se la prova complessiva mostra un trasferimento sostanziale
- Le censure sulla determinazione della pena in cassazione richiedono la dimostrazione di arbitrarietà o di gravità della motivazione: la discrezionalità del giudice di merito è ampia purché la decisione sia adeguatamente motivata secondo gli articoli 132 e 133 c.p.
- Le nuove norme sulla giustizia riparativa non operano retroattivamente: pagamenti o accordi successivi posti in essere da terzi o coimputati non incidono automaticamente sulla responsabilità penale o sulla misura della pena se pronunciati prima dell'entrata in vigore o in assenza di specifiche previsioni applicabili
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