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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17816/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Savona che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Il PM ha censurato l'ordinanza come 'abnorme', sostenendo che la notifica era stata regolarmente effettuata il 30/11/2020 mediante PEC al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., e che la declaratoria di nullità determinava un'indebita regressione e la stasi del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla nozione di 'abnormità' (Sez. U., n. 25957/2009) precisando che l'abnormità funzionale è limitata ai casi in cui il provvedimento imponga al PM un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile in futuro. Dal riesame degli atti la Corte ha rilevato che l'avviso di conclusione delle indagini era stato notificato con le modalità previste dall'art. 161, comma 4, c.p.p. (PEC al difensore per indagato residente all'estero che non ha eletto domicilio) e che la declaratoria di nullità del Tribunale, benché errata sotto il profilo dell'applicazione della norma, rientrava nei poteri del giudice (art. 552, comma 2, c.p.p.) e comportava un regresso consentito. Di conseguenza non sussisteva l'abnormità invocata dal PM e il ricorso è stato respinto (inammissibile).

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    notifica dell'avviso di conclusione delle indagini mediante consegna al difensore e/o PEC quando l'imputato, residente all'estero, non abbia eletto domicilio in Italia

    La Corte ha ritenuto corretta la notifica effettuata mediante PEC al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., quando l'indagato risulta residente all'estero e, dopo invito, non abbia dichiarato o eletto domicilio in Italia

  • art. 169, cod. proc. pen.

    Richiamata come alternativa normativa (modalità di notifiche all'estero mediante raccomandata), ma la Corte ha ritenuto che non fosse necessaria la raccomandata quando ricorreva la fattispecie dell'art. 161, comma 4

  • art. 552, comma 2, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice il potere di disporre la restituzione degli atti al PM: tale ordine di restituzione costituisce un regresso consentito e non necessariamente un atto abnorme

  • Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)

    «provvedimento abnorme ... presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale" e "l'abnormità può discendere da ragioni di struttura ... ovvero può riguardare l'aspetto funzionale ... determinare la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo»

    La Corte ha richiamato la definizione di abnormità limitando la sua operatività: l'abnormità funzionale sussiste solo se il provvedimento impone al PM un adempimento che darebbe luogo a un atto nullo in futuro

  • Sez. 3, n. 45278 del 29/09/2015 (Tomeucci)

    «si può procedere ... alla notifica ai sensi dell'art. 161, comma quarto ... mediante consegna al difensore»

    Giurisprudenza richiamata per confermare la validità della notifica all'avviso di conclusione delle indagini tramite consegna al difensore/PEC quando l'indagato, residente all'estero, non elegge domicilio

  • Sez. 2, n. 24633 del 17/07/2020 (Bonculescu) e altre

    Richiamate per l'orientamento secondo cui l'illegittimità del provvedimento non giustifica automaticamente la sua impugnabilità per abnormità; bisogna dimostrare la stasi o la produzione di atti nulli futuri

Massime di principio

  • La nozione di 'abnormità' è stretta: il ricorso per cassazione per abnormità è ammissibile solo se il provvedimento del giudice impone al PM un adempimento che determinerebbe un atto nullo rilevabile in futuro e che provocherebbe la stasi del processo
  • La notifica dell'avviso di conclusione delle indagini a un imputato residente all'estero può essere validamente eseguita mediante consegna al difensore (anche tramite PEC) ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., quando l'imputato, inviato a dichiarare o eleggere domicilio, dichiari di non poterlo fare
  • La declaratoria di nullità disposta dal giudice, anche se fondata su una valutazione normativa errata, rientra nei poteri del giudice e può comportare un regresso del procedimento (restituzione degli atti al PM) che non configura automaticamente abnormità
  • Il PM che ritiene illegittimo un provvedimento del giudice non può automaticamente invocare l'abnormità: deve dimostrare che l'adempimento imposto porterebbe a compiere atti nulli futuri e a paralizzare il processo
  • In casi simili, la difesa può opporsi alla regolarità della notifica se sussistono vizi concreti nella procedura di trasmissione o se non sono rispettati i presupposti dell'art. 161, comma 4; viceversa, il PM dovrebbe valutare rimedi diversi dall'impugnazione per abnormità quando l'ordine del giudice rientra nei poteri previsti dalla legge

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