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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31423/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, pur escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 648, comma primo, secondo periodo, c.p., aveva confermato la pena già inflitta in primo grado senza ridurla. L'unico motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che l'eliminazione dell'aggravante avrebbe dovuto comportare una diminuzione della pena rispetto a quella applicata dal giudice di primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ha osservato che in primo grado il giudizio di bilanciamento era stato formulato in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante di cui all'art. 648, comma primo, secondo periodo, c.p.; essendo l'aggravante subvalente, essa non aveva inciso sulla determinazione della pena. Di conseguenza, la Corte d'appello aveva correttamente mantenuto invariata la pena. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648, comma primo, secondo periodo, c.p.

    La circostanza aggravante contestata era stata esclusa in appello, ma la Corte ha rilevato che essa era già stata neutralizzata dal giudizio di bilanciamento in primo grado, essendo subvalente rispetto alle attenuanti generiche, e quindi non aveva inciso sulla pena.

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata incidentalmente come base della circostanza aggravante oggetto di contestazione nel ricorso.

Massime di principio

  • Quando una circostanza aggravante è stata ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento di primo grado, la sua successiva esclusione in appello non impone automaticamente una riduzione della pena, se quella aggravante non ha concretamente inciso sulla commisurazione sanzionatoria.
  • Il motivo di ricorso che censura la mancata riduzione della pena dopo l'eliminazione di un'aggravante è manifestamente infondato se la pena era già stata determinata prescindendo da tale aggravante per effetto del bilanciamento con attenuanti prevalenti.
  • In sede di legittimità, la doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando non evidenzia un effettivo errore nella determinazione della pena, ma assume un automatismo riduttivo non imposto dalla struttura del bilanciamento delle circostanze.

Come è indicizzato

MaterieRicettazione
RamiDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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