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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19343/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Imperia che aveva respinto il suo riesame avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di Tullio Raimondo Faiella. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., denunciando in particolare la carenza motivazionale del decreto di sequestro (art. 321 c.p.p.). Ha sostenuto che gli immobili sequestrati erano formalmente intestati a lei, non erano nella disponibilità di Faiella, non vi era alcun collegamento tra lei e il reato contestato a Faiella e che le intercettazioni citate dal Tribunale non provavano la riconducibilità degli immobili a Faiella. Ha inoltre contestato la rilevanza attribuita al cartello posto sull'immobile e la presunta argomentazione apodittica del Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte dalla ricorrente non rientrassero nella nozione di "violazione di legge" ammessa in Cassazione contro ordinanze su sequestro, ma fossero attacchi alla persuasività della motivazione e richieste di diversa valutazione del materiale probatorio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il terzo che reclama un bene sequestrato può mettere in discussione la titolarità o la disponibilità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale, ma non i presupposti della misura se non per vizio processuale o assoluta mancanza di motivazione. Ha altresì ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale di Imperia, che aveva indicato intercettazioni e altri elementi (richiesta di invio email della banca relativa all'atto di compravendita, presenza di indicazioni sul cartello dell'immobile) come elementi idonei a sostenere la riconducibilità degli immobili a Faiella. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (ora art. 85 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173)

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) collegata alla misura ablativa e alla confisca per equivalente; utilizzata come riferimento per giustificare il sequestro dei beni ritenuti profitto o prezzo del reato.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiede che i provvedimenti cautelari siano adeguatamente motivati; la Corte ha verificato che la motivazione del Tribunale non fosse mancante né meramente apparente e quindi non sussistesse violazione di tale norma.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ricordato i limiti di tali motivi rispetto ai ricorsi avverso ordinanze cautelari: non sono invocabili censure che sollecitano una diversa valutazione della persuasività probatoria.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'impugnabilità in Cassazione a violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento in favore della cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione del tutto mancante o priva dei requisiti minimi.
  • Le censure che attaccano la persuasività o la diversa valutazione delle prove (illogicità manifesta, diversa interpretazione degli elementi indiziari) non sono oggetto del rimedio di Cassazione in questa materia e vanno sollevate nei gradi di merito o con il motivo specifico previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e).
  • Il terzo che chiede la restituzione di beni sequestrati non può in generale contestare i presupposti della misura; può invece provare la propria titolarità reale o la mancanza di disponibilità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato.
  • Le intercettazioni tra terzi, secondo l'orientamento citato, possono costituire prova diretta e non sempre richiedono riscontri ulteriori; il loro contenuto, se coerente con altri elementi, può giustificare il sequestro.
  • Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente il giudice è tenuto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare; l'individuazione specifica dei beni e la verifica del valore sono effettuate nella fase esecutiva dal pubblico ministero.

Testo integrale

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