Cassazione Penale, Sentenza n. 5899/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 19/09/2023 con cui la Corte d'appello di Milano aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza (09/11/2022) che lo aveva condannato. In cassazione si deducevano: violazione ed errata applicazione degli artt. 591 e 581-bis c.p.p., vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 544 c.p.p.; censura della valutazione probatoria con specifici motivi (compresa un'alternativa fattuale relativa a un terzo soggetto extracomunitario), critica della versione della persona offesa e richiesta di assoluzione ritenuta priva di adeguata motivazione. In sostanza il ricorrente lamentava carenze della motivazione di merito e affermava che l'appello era articolato in motivi specifici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati poiché il ricorrente non ha affrontato compiutamente l'ordinanza impugnata e le ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento della decisione impugnata, proponendo argomentazioni generiche e non specifiche, talune non emerse nel corso del giudizio e non supportate da istanze istruttorie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma violata; dalla decisione emerge che la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione, sottolineando invece il requisito di specificità dei motivi di impugnazione e l'obbligo di enunciare e argomentare i rilievi rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Contestato dal ricorrente; la Corte non entra nel merito dell'applicazione della norma perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità e mancanza di confronto con le ragioni dell'ordinanza impugnata.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della critica alla motivazione; la decisione di cassazione non riconosce una violazione dedotta, rilevando che le censure sono generiche e non specificamente confrontate con la decisione impugnata.
Invocato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte osserva che la richiesta di assoluzione non è stata adeguatamente motivata nell'appello e che, pertanto, non sussiste il necessario confronto logico-strutturale con le valutazioni del primo giudice.
art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione per ricordare i poteri decisori del giudice dell'impugnazione: la Corte evidenzia che tali poteri giustificano l'esigenza che i motivi di appello contengano ragioni idonee a confutare le valutazioni del primo giudice, in modo da permettere il riesame completo dei fatti e del diritto.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Richiamata come principio consolidato secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e non argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto a fondamento della decisione impugnata.
Massime di principio
- L'appello (e, di conseguenza, il ricorso per cassazione che impugna l'ordinanza che dichiara l'appello inammissibile) richiede motivi specifici: è necessario enunciare e argomentare i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata.
- Non è sufficiente affermare genericamente l'assenza di motivazione o l'illogicità del percorso argomentativo: il ricorrente deve indicare, con precisione, quali sono gli errori logico-giuridici o le omissioni e come questi incidono sulla decisione.
- Se si prospetta un'ipotesi alternativa di fatto (es. la presenza di un terzo soggetto), tale versione deve essere stata sollevata e, ove necessario, supportata con richieste istruttorie nel corso del giudizio; introdurre fatti nuovi in modo generico su appello espone al rischio di inammissibilità.
- Per ottenere il riesame delle prove o l'assoluzione è utile dettagliare quali elementi probatori sono viziati o contraddittori, indicando documenti, testimonianze o profili di diritto specifici che giustifichino la riforma.
- La mancata contestazione puntuale delle ragioni del provvedimento impugnato rende l'impugnazione inefficace e può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
- In fase di redazione del ricorso/appello, conviene strutturare i motivi in modo ordinato e riferito ai passaggi decisionali del primo giudice, citando le risultanze processuali e proponendo, se necessario, richieste istruttorie concrete.
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