Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11315/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Tre soggetti privati hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso una sentenza della Corte d'appello di Palermo. Nel corso del giudizio di legittimità hanno però depositato un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritto dai ricorrenti e dal loro difensore, e accettato dalle amministrazioni controricorrenti. La Corte ha verificato la regolarità della rinuncia e, ritenendo integrati i presupposti di legge, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente proposta e accettata dalle controparti costituite, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, in considerazione dell'espressa accettazione della rinuncia da parte delle amministrazioni controricorrenti. Ha altresì escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della misura e la sua applicazione ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    atto di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è idonea a produrre l'effetto estintivo del giudizio di cassazione quando rispetta i requisiti di forma e viene accettata dalla parte costituita.

  • art. 391 c.p.c.

    a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ.

    In presenza di rinuncia rituale al ricorso, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.

  • Contributo unificato

    raddoppio del contributo unificato

    La misura del raddoppio del contributo unificato è eccezionale e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di estinzione per rinuncia.

  • Cass. n. 6888 del 2015

    Richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi tipici previsti dalla legge.

  • Cass. n. 19562 del 2015

    Richiamata per ribadire la natura eccezionale e di stretta interpretazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente formulata ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non vi è luogo a provvedere sulle spese quando la rinuncia sia espressamente accettata dalle controparti costituite.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e non può essere applicato in via estensiva o analogica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.