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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48859/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato l'inefficacia della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale sul presupposto che il ricorrente non avrebbe mai sottoscritto il verbale contenente le prescrizioni (art. 47, comma 5, ord. pen.). Il ricorrente deduce invece di avere sottoscritto il verbale il 25/08/2022 e censura l'omessa valutazione delle ragioni del ritardo e l'erronea applicazione delle norme relative alla presentazione entro 10 giorni al centro di servizio sociale e alla possibile revoca o inefficacia della misura (artt. 97 e 98, d.P.R. n. 230/2000). Inoltre contesta la mancanza di motivazione circa l'eventuale decorso degli effetti della misura e il calcolo della pena residua.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, rilevando carenze istruttorie e motivazionali nell'ordinanza impugnata: il Tribunale di sorveglianza aveva basato la declaratoria di inefficacia su note dell'UEPE e dei Carabinieri senza indicarne le date e senza considerare la documentazione prodotta che dimostrava la sottoscrizione del verbale il 25/08/2022. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha verificato le ragioni del ritardo ai sensi dell'art. 97, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 230/2000, non ha valutato se, dopo la sottoscrizione, il ricorrente abbia adempiuto alle prescrizioni, e non ha computato la pena residua tenendo conto che gli effetti della misura decorrono dalla data del verbale (art. 97, comma 4). Per queste carenze la Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Prevede la redazione, all'atto dell'affidamento, di un verbale contenente le prescrizioni che il soggetto deve osservare; la Corte ha richiamato la necessità di verificare la sottoscrizione e l'effetto del verbale sul decorso della misura.

  • art. 97 d.P.R. n. 230/2000

    Stabilisce che il soggetto libero deve presentarsi entro 10 giorni al centro di servizio sociale e dispone che, in caso di mancata presentazione, il direttore dia immediata notizia al Tribunale che può revocare la misura salvo fondate ragioni del ritardo. La Corte ha interpretato la norma nel senso che il Tribunale deve accertare e motivare le ragioni del ritardo prima di dichiarare l'inefficacia.

  • art. 97, comma 4, d.P.R. n. 230/2000

    Prevede che gli effetti della misura alternativa decorrono dalla data del verbale di affidamento; la Corte ha richiamato l'obbligo di computare la pena residua tenendo conto di tale decorrenza.

  • art. 98 d.P.R. n. 230/2000

    Prevede la dichiarazione di inefficacia della misura quando vengono meno le condizioni della stessa; la Corte ha osservato che la dichiarazione di inefficacia richiede un accertamento motivato delle condizioni e non può basarsi su rilievi inesatti o omissivi.

Massime di principio

  • La mancata o tardiva sottoscrizione del verbale di prescrizioni non comporta automaticamente l'inefficacia della misura: il Tribunale deve verificare le ragioni del ritardo e motivare la valutazione, ai sensi dell'art. 97, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 230/2000.
  • Se la sottoscrizione avviene successivamente al termine previsto, il giudice deve accertare se, dopo la firma, il beneficiario abbia effettivamente osservato le prescrizioni; la valutazione del comportamento post‑firma può incidere sulla sussistenza o meno della misura alternativa.
  • Gli effetti dell'affidamento in prova decorrono dalla data del verbale di affidamento (art. 97, comma 4): nella determinazione della pena residua il Tribunale deve tenerne conto e motivare il computo.
  • Le comunicazioni e le note dell'UEPE o delle forze dell'ordine devono essere chiaramente datate e valutate in contraddittorio con la documentazione contraria prodotta dalla parte; non possono costituire l'unico fondamento motivazionale per dichiarare l'inefficacia.
  • In caso di incertezza sui fatti o di documentazione contraddittoria, il Tribunale deve procedere a istruttoria integrativa o a verifiche e motivare compiutamente l'esito raggiunto, distinguendo tra revoca per mancata presentazione e dichiarazione di inefficacia per sopravvenute condizioni ostative.
  • Il giudice di merito deve esplicitare il calcolo della pena residua al momento della declaratoria di inefficacia o revoca, indicando le decorrenze prese a riferimento e le eventuali prestazioni già assorbite dal programma.

Testo integrale

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