Cassazione Penale, Sentenza n. 05052/2026 del 09/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impetrazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili per tardività le richieste di riesame del decreto di sequestro preventivo (decreto GIP 7/2/2025) relative al presunto profitto del reato ex art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000. Questione centrale: determinazione del dies a quo del termine di 10 giorni previsto dall'art. 324 c.p.p. per proporre la richiesta di riesame (sezione: decorrenza dalla esecuzione del sequestro oppure dalla conoscenza dell'avvenuto sequestro). Inoltre, la Soluzione Ufficio S.r.l. è stata censurata per difetto di legittimazione del difensore in cassazione, per mancata procura speciale ex art. 100 c.p.p.
La decisione
Il ricorso di Francesco Zanettin è stato accolto: la Corte ha ritenuto errata la decisione del Tribunale che aveva fatto decorrere il termine dal 5 marzo 2025 (udienza camerale) e ha stabilito che il dies a quo è la data in cui il sequestro ha avuto principio di esecuzione o in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza dell'avvenuto sequestro, ossia il 18 marzo 2025 (comunicazione del blocco dei conti e notifica del provvedimento); la richiesta di riesame depositata il 28 marzo 2025 è quindi tempestiva. L'ordinanza impugnata è annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Vicenza per esaminare il merito della richiesta di riesame. Il ricorso della Soluzione Ufficio S.r.l. è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del difensore (mancata procura speciale ex art. 100 c.p.p.) e la società è stata condannata, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La richiesta di riesame avverso provvedimenti cautelari reali "è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro"
Il termine per proporre la richiesta di riesame è perentorio e decorre dalla data cronologicamente anteriore tra l'inizio dell'esecuzione del sequestro e la effettiva conoscenza dell'avvenuto sequestro da parte dell'interessato. Non rileva la mera conoscenza di un provvedimento non ancora eseguito né il completamento integrale delle operazioni esecutive; è necessario che vi sia stato un principio di esecuzione o una conoscenza effettiva dell'avvenuto sequestro.
Per il terzo interessato che impugna un provvedimento reiettivo relativo a richiesta di riesame è necessaria la procura speciale a norma dell'art. 100 c.p.p.; l'assenza di detta procura determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione da parte del difensore del terzo interessato.
Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e all'assegnazione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per quantificare la sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso della società.
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale richiamata in relazione al profitto del reato oggetto del sequestro preventivo; non incidente sulla questione procedurale della decorrenza dei termini.
art. 182, comma 2, cod. proc. civ. (richiamato)
Richiamato per negare la possibilità di regolarizzare in cassazione la mancanza della procura speciale: la disciplina civilistica di regolarizzazione non trova applicazione nei termini dell'impugnazione penale di cui si discute.
Massime di principio
- Il termine di 10 giorni per proporre la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p. decorre dalla data cronologicamente anteriore tra l'inizio effettivo dell'esecuzione del sequestro e la effettiva conoscenza da parte dell'interessato dell'avvenuto sequestro; la mera discussione in udienza di un appello cautelare o la notifica di un provvedimento non eseguito non fanno scattare il termine se non è iniziata l'esecuzione.
- Per "esecuzione" del sequestro è sufficiente un principio di esecuzione (es. blocco dei rapporti bancari, sequestro di un bene mobile) e la relativa conoscenza dell'interessato: da tale momento decorre il termine per il riesame.
- Se vi sono più atti di esecuzione parziali (diverse misure su date diverse), il dies a quo è la prima data in cui l'esecuzione ha avuto principio o la prima data in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza di tale esecuzione.
- La conoscenza formale del provvedimento (ad es. partecipazione difensori a udienze, avvisi di deposito) non equivale automaticamente a conoscenza dell'avvenuto sequestro se non è accompagnata da un principio di esecuzione concreto.
- I terzi interessati e le persone giuridiche che intendono impugnare devono conferire al difensore la procura speciale richiesta dall'art. 100 c.p.p.; l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile e può comportare condanne al pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle Ammende.
- In presenza di dubbi sulla decorrenza del termine, è prudente proporre tempestivamente la richiesta di riesame non appena si abbia notizia anche minima di un'azione esecutiva (es. comunicazione di blocco sui conti), per evitare il rischio di decadenza.
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