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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10533/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure: ha preso atto della rinuncia ai ricorsi, principale e incidentale, avvenuta prima dell'udienza e accettata dalle controparti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha altresì escluso la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, proprio perché la rinuncia era stata accettata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria promossa da due società poi fallite nei confronti di una donazione immobiliare effettuata dal debitore in favore della moglie. Le creditrici allegavano che il debitore fosse consapevole del proprio debito sin dal 2011, quando avrebbe posto in essere condotte di distrazione di fondi sociali, e che la donazione fosse pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancata produzione della copia dell'atto di donazione; la Corte d'appello ha invece accolto l'appello principale del fallimento del consorzio e dichiarato inammissibile l'appello incidentale adesivo. Avverso tale decisione il debitore e la moglie hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, mentre il fallimento del consorzio ha proposto controricorso e ricorso incidentale con un motivo. Prima dell'udienza, però, tutte le parti ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi con accettazione della rinuncia reciproca.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    rinuncia al ricorso ex art. 391 c.p.c.

    La rinuncia ai ricorsi, quando intervenuta prima dell'udienza e accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, 4° co., c.p.c.

    Non è a farsi luogo a pronunzia in odine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c.

    In caso di rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalle controparti prima della decisione, comporta l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
  • Quando l'estinzione del giudizio deriva da rinuncia accettata, la Corte non pronuncia sulle spese e non dispone il raddoppio del contributo unificato.
  • In presenza di rinuncia reciproca ai ricorsi principale e incidentale, il giudizio di legittimità si chiude senza statuizioni sul merito delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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