Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3803/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto (errore percettivo). Calafiore contestava la sentenza della Corte di Cassazione del 18/11/2022 che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro la decisione del GUP di Roma (16/03/2022) che aveva omologato un patteggiamento con aumento di pena. Il ricorrente sosteneva che la Corte di cassazione aveva errato nella valutazione del secondo motivo relativo alla violazione del diritto ad essere assistito: nel chiedere il rinvio dell'udienza camerale per legittimo impedimento dei difensori di fiducia, egli aveva reiterato la volontà di essere assistito dai difensori nominati e quindi aveva interesse al rinvio; la Corte, secondo il ricorrente, non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni spontanee e delle richieste formali dell'imputato, configurando così un errore di percezione dei fatti.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il vizio denunciato non costituisse un errore percettivo (errore di fatto) ma una valutazione giuridica: la decisione di inammissibilità non derivava da una svista nella lettura degli atti, bensì da una valutazione sull'interpretazione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. e dall'omessa prospettazione nel ricorso introduttivo della cessazione dell'interesse che il ricorrente intendeva tutelare con la richiesta di rinvio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto: la Corte ricorda che l'errore ammissibile è l'errore percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbia inciso sulla decisione; non sono ammessi errori di diritto o valutazioni di merito.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte nella valutazione del motivo relativo al patteggiamento: la scrutinata interpretazione ha portato ad escludere l'errore percettivo perché la questione è stata trattata come valutazione giuridica (mancata indicazione della cessazione dell'interesse nel ricorso introduttivo rispetto alla richiesta di rinvio dell'udienza di patteggiamento).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e la comminazione di una somma alla Cassa delle ammende per impugnazioni inammissibili o irrituali; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000.

  • C. Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata come precedente in relazione ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, a supporto della sanzione alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U, n.16103 del 27/03, Basile, Rv. 221280-01)

    Richiamata per definire i limiti dell'errore di fatto ammesso dall'art. 625-bis: l'errore di fatto è un errore percettivo strettamente inteso e non comprende errori di interpretazione del diritto o valutazioni di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammesso solo per errori percettivi evidenti (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano inciso sulla decisione; non è lo strumento corretto per contestare valutazioni giuridiche o di merito.
  • Le censure che consistono in interpretazioni di norme processuali o in valutazioni sull'applicazione del diritto devono essere proposte con i rimedi ordinari (impugnazioni di diritto) e non tramite il rimedio straordinario per errore di fatto.
  • In materia di patteggiamento e udienze camerali, la contestazione di un mancato rinvio per legittimo impedimento dei difensori richiede di dimostrare concretamente l'interesse che si intendeva tutelare: una semplice affermazione generica della volontà di essere assistiti può non essere sufficiente se non è prospettata la cessazione dell'interesse o il pregiudizio subito.
  • Chi propone ricorsi ritenuti 'irrituali' o manifestamente inammissibili può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende; è quindi importante valutare attentamente l'ammissibilità giuridica del motivo prima di instaurare rimedi straordinari.
  • Se si ritiene che ci sia stata una valutazione erronea dei fatti da parte del giudice, è necessario documentare chiaramente che si tratta di un errore percettivo (es. omissione o travisamento di attestazioni documentali specifiche) e non di una diversa valutazione di merito; altrimenti il giudice rigetterà l'eccezione come questione di diritto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.