Cassazione Civile, Ordinanza n. 35796/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione per l'imposta di registro in relazione a un'ordinanza di assegnazione di crediti emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che l'imposta non potesse essere applicata nei termini richiesti, poiché la procedura esecutiva era ancora pendente e, comunque, non avrebbe soddisfatto integralmente il credito azionato. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la commissione regionale aveva solo parzialmente riformato la decisione, ritenendo imponibile la sola somma effettivamente pignorata e assegnata presso il terzo debitore. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 43 e 49, in subordine 46, nonché 6 e 8 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la base imponibile dovesse essere commisurata all'intero importo del credito assegnato o, in alternativa, che, trattandosi di credito pensionistico, dovesse applicarsi il criterio di capitalizzazione secondo i coefficienti di aspettativa di vita.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato, in continuità con il proprio orientamento, che in tema di imposta di registro, per i provvedimenti di assegnazione emessi nell'esecuzione forzata, la base imponibile va riferita alla somma effettivamente individuata e assegnata con l'ordinanza, poiché tali atti assolvono una funzione traslativa di uno specifico bene o importo determinato. Di conseguenza ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha compensato le spese di lite, valorizzando il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato per ricondurre gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a imposta proporzionale, tra cui i provvedimenti di assegnazione emessi nell'esecuzione forzata
art. 43 d.P.R. n. 131 del 1986
invocato dal ricorrente a sostegno del criterio di determinazione della base imponibile
art. 49 d.P.R. n. 131 del 1986
invocato dal ricorrente a sostegno della pretesa fiscale
art. 46 d.P.R. n. 131 del 1986
invocato in subordine dall'Agenzia per sostenere il criterio di capitalizzazione del credito pensionistico
artt. 6 e 8 della Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131 del 1986
richiamati nel motivo di ricorso per la disciplina dell'imposta di registro sui provvedimenti giudiziari
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- In materia di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria emessi nell'esecuzione forzata, quando il provvedimento abbia ad oggetto un'assegnazione, la base imponibile va individuata nella somma effettivamente assegnata dal giudice e non nell'intero credito originariamente azionato o astrattamente riconosciuto.
- I provvedimenti di assegnazione adottati nel processo esecutivo sono fiscalmente assimilati agli atti decisori soggetti a imposta proporzionale in ragione del loro effetto traslativo su uno specifico bene o credito determinato.
- Se la questione è già stata risolta da un orientamento consolidato di legittimità, il ricorso che si ponga in contrasto con tale indirizzo può essere rigettato, con compensazione delle spese per la novità o il consolidamento del principio applicato.
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