Cassazione Penale, Ordinanza n. 15273/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che vi fosse una difformità tra la data del fatto indicata nel capo d'imputazione e quella emergente dagli atti, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; 2) violazione di legge e difetto di motivazione sulla prova della responsabilità, contestando la ricostruzione dei giudici di merito circa il possesso di cellulari provento di furto; 3) violazione di legge e difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la difformità sulla data del fatto era un mero errore materiale, già chiarito nei gradi di merito, senza pregiudizio per il diritto di difesa; ha inoltre escluso che alla data della sentenza impugnata fosse maturata la prescrizione, precisando che la speciale tenuità del fatto non costituisce autonoma fattispecie di reato e non incide sul termine prescrizionale, da calcolarsi sull'ipotesi base, e che la recidiva, se aggravante a effetto speciale, va considerata ai fini del termine di prescrizione anche se subvalente nel bilanciamento. Il secondo motivo è stato ritenuto una mera riproposizione di censure di fatto già disattese con motivazione congrua: i giudici di merito avevano ritenuto provati gli elementi della ricettazione anche in ragione dell'assenza di una spiegazione attendibile sul possesso dei telefoni rubati. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivatamente escluso sia la particolare tenuità dell'offesa sia la non abitualità del fatto, valorizzando il valore dei beni ricettati e i precedenti penali del ricorrente. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Ai fini della prescrizione si deve avere riguardo al limite edittale massimo dell'ipotesi-base; la speciale tenuità del fatto non rileva come autonoma figura di reato e non abbrevia il termine prescrizionale.
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze non incide sulla determinazione del termine di prescrizione quando è presente una circostanza aggravante a effetto speciale come la recidiva.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa per difetto dei presupposti dell'offesa tenue e della non abitualità, con motivazione di merito non illogica.
La determinazione della pena e la graduazione degli aumenti e diminuzioni per circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per arbitrarietà o illogicità manifesta.
Massime di principio
- L'errore materiale sul tempus commissi delicti indicato nel capo di imputazione non comporta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando dagli atti risulti che l'imputato ha potuto difendersi pienamente rispetto al fatto realmente contestato.
- Ai fini della prescrizione, la particolare tenuità del fatto non integra un reato autonomo ma una circostanza attenuante e, come tale, non si considera per ridurre il termine prescrizionale dell'ipotesi base.
- La recidiva, quando costituisce circostanza aggravante a effetto speciale, rileva nel calcolo della prescrizione anche se nel giudizio di bilanciamento sia risultata subvalente rispetto alle attenuanti.
- La valutazione sulla sussistenza della ricettazione può fondarsi anche sull'assenza di una spiegazione attendibile circa il possesso del bene provento di reato, se la motivazione del giudice di merito è logica e completa.
- Il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia escluso in modo coerente la particolare tenuità dell'offesa o la non abitualità del comportamento.
- La quantificazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non arbitraria.
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